Catania-Siracusa, lavori di completamento
INTERROGAZIONI PARLAMENTARI: le interrogazioni 4-12354 e 4-12552 On. Gianni e la risposta del Ministro Passera
Aula della Camera
22 gennaio 2013
Interrogazioni a risposta scritta n. 4-12354 e 4-12552 presentate dall’On. Gianni
TESTI DELLE INTERROGAZIONI
(4-12354) Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per sapere – premesso che:
nel marzo 2005 l'Anas ha avviato i lavori di completamento del tratto stradale Catania-Siracusa con la realizzazione di 25 chilometri di nuova autostrada con un investimento pari a 723 milioni di euro; detti lavori, riguardanti il tratto compreso tra la località di Passo Martino e il chilometro 130+400 della strada statale 114 «Orientale Sicula», eseguiti con affidamento a contraente generale, sono terminati nel dicembre 2009; l'impresa esecutrice individuata è Pizzarotti & C. SpA; il contraente generale Pizzarotti & C. SpA ha affidato l'esecuzione dei citati lavori a ATI Sics-Cfc; all'interrogante risulta che Pizzarotti SpA avrebbe compiuto una serie di inadempienze contrattuali nei confronti di ATI e non avrebbe corrisposto i pagamenti in base agli avanzamenti dei lavori; il decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190, recante «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n.443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale» prevede all'articolo 9, comma 9, che «Il soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari»; avendo facoltà, ove risulti l'inadempienza del contraente generale, di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario nonché di applicare le eventuali sanzioni–:
se il Ministro sia a conoscenza di quanto sopra riportato e in caso affermativo: a) se risultino le verifiche effettuate da parte di Anas sul contraente generale o, in assenza, per quali motivi dette verifiche non sono state poste in essere; b) se risultino i pagamenti effettuati dal contraente generale in favore dell'affidatario e se gli stessi siano rispondenti ai pagamenti effettuati da Anas; c) se e in quali modi intenda intervenire al fine di facilitare la ricomposizione della controversia in atto tra contraente generale e affidatario dei lavori di completamento del tratto stradale Catania-Siracusa .
(4-12552) Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per sapere – premesso che:
nel marzo 2005 l'Anas ha avviato i lavori di completamento del tratto stradale Catania-Siracusa con la realizzazione di 25 chilometri di nuova autostrada con un investimento pari a 723 milioni di euro; detti lavori, riguardanti il tratto compreso tra la località di Passo Martino e il chilometro 130+400 della strada statale 114 «Orientale Sicula», eseguiti con affidamento a contraente generale, sono terminati nel dicembre 2009; l'impresa esecutrice individuata è Pizzarotti & C. spa; la Pizzarotti & C. si è aggiudicata la gara per il general contractor del valore netto di 473,6 milioni di euro; il contraente generale Pizzarotti & C. spa ha affidato l'esecuzione dei citati lavori a ATI Sics-Cfc; all'interrogante risulta che Pizzarotti spa avrebbe compiuto una serie di inadempienze contrattuali nei confronti di ATI e non avrebbe corrisposto i pagamenti in base agli avanzamenti dei lavori; la legislazione vigente, decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190, prevede che il soggetto aggiudicatore, in questo caso l'Anas, verifichi periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; avendo la facoltà, ove risulti l'inadempienza del contraente generale, di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e di procedere al pagamento diretto all'affidatario nonché di applicare le eventuali sanzioni; le inadempienze contrattuali della Pizzarotti spa nei confronti dell'associazione temporanea di impresa Sics-Cfc che ha effettuato i lavori, oltre a far venire meno la corresponsione di numerosi mesi di stipendi a 2000 lavoratori, mette a rischio anche gli stessi livelli occupazionali; è necessario e improrogabile effettuare tutte le verifiche relative alle inadempienze contrattuali della Pizzarotti & C. spa ovvero, se siano state effettuate e siano state confermate le inadempienze, procedere immediatamente con la detrazione e la sospensione dei successivi pagamenti, nel caso in riferimento ad altri lavori affidati alla citata impresa, e la corresponsione diretta all'associazione temporanea di impresa che ha effettuato i lavori; l'intervento immediato nei confronti dell'impresa Pizzarotti si rende necessario per evitare una gravissima crisi occupazionale dalle conseguenze pesantissime sulle imprese Sics e Cfc e di conseguenza sui lavoratori–:
se siano effettuate le verifiche da parte di Anas sulle inadempienze contrattuali dell'impresa Pizzarotti e, in assenza di queste, quali siano i motivi per i quali dette verifiche non sono state poste in essere e di chi siano le responsabilità;
qualora risultino confermate le inadempienze contrattuali, che stanno avendo pesantissime ricadute sui 2000 lavoratori e le imprese affidatarie, se non si ritenga improrogabile procedere immediatamente con la detrazione e la sospensione dei successivi pagamenti, nel caso in riferimento ad altri lavori affidati alla citata impresa, e con la corresponsione diretta all'associazione temporanea di impresa affidataria dei lavori di completamento del tratto stradale Catania-Siracusa, al fine di consentire a 2000 lavoratori la corresponsione degli arretrati e salvaguardare i loro posti di lavoro.
Risposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Corrado Passera
In riferimento alle interrogazioni in esame, relative ai lavori di costruzione del collegamento stradale Catania-Siracusa, si fa presente quanto segue.
Nell'ottobre 2005 l'impresa Pizzarotti & C. S.p.A., quale contraente generale per la realizzazione dei lavori di completamento del tratto stradale Catania-Siracusa, compreso tra la località Passo Martino lungo l'asse dei servizi della città di Catania ed il km. 130+400 della Strada statale 114 «Orientale Sicula», stipulò un contratto di affidamento lavori con l'A.T.I. (Associazione temporanea d'imprese) tra SICS S.r.l. e consorzio stabile CFC S.r.l.
I lavori sono stati completati e collaudati con esito positivo in data 7 aprile 2011.
Nell'ambito di tale rapporto è, tuttavia, sorta una contestazione tra le imprese. L'Associazione temporanea d'imprese SICS S.r.l. ha, infatti, lamentato il mancato pagamento, da parte del contraente generale, dei lavori eseguiti in qualità di affidataria, richiedendo ad Anas di accertare l'inadempimento dell'impresa Pizzarotti e, conseguentemente, di procedere all'immediato pagamento in favore dell'Associazione temporanea d'impresa delle somme dovute ai sensi e per gli effetti dell'articolo 176, comma 9, del decreto legislativo 163 del 2006.
Dette contestazioni hanno portato all'instaurazione di un contenzioso complesso, davanti alla competente autorità giudiziaria, tra l'impresa Pizzarotti e l'Associazione temporanea d'impresa SICS. Tale contenzioso, a tutt'oggi, non risulta ancora definito. In attesa della definizione del contenzioso instauratosi tra il contraente generale e l'ATI SICCS – CFC, la società Anas, nella sua qualità di soggetto esercente l'alta sorveglianza sull'esecuzione del contratto, in via cautelativa, ai sensi dell'articolo 9 comma 9, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190 ed in applicazione dell'articolo 22 del capitolato speciale d'affidamento, ha provveduto a trattenere all'impresa Pizzarotti la somma oggetto della controversia ammontante ad euro 1.757.000.