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I Relatori propongono una modifica all'art. 12 del decreto legge 47/2014

Roma, 6 maggio 2014 - Riprende oggi, avanti le Commissioni riunte 8° Lavori pubblici e 13 ° Territorio l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.

 

 Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che  individua le categorie di lavorazioni di cui all'Allegato A del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell'assoluta specificità, strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono che l'esecuzione avvenga da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione - previsto dall'art. 12 del decreto legge, è stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2014.

 

I Relatori al provvedimento  ( Espoito, Mirabelli) hanno proposto un emendamento  interamente sostitutivo dell'attuale testo dell'art.12. del decreto legge , che proponiamo in lettura.

 

In estrema sintesi, il testo  prevede l'applicabilità delle nuove norme alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del  decreto legge 47/2014 , nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

 

Sono inoltre fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 aprile 2014.

 

 

Riferimenti normativi

 

Atto Senato 1413

Disegno di legge di conversione del Decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014.
Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015

 

(omissis)


ART. 12


(Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici)

 


1. Al fine di garantire la stabilità del mercato dei lavori pubblici nell'attuale periodo di difficoltà economica per le imprese del settore, nelle more dell'emanazione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle disposizioni regolamentari sostitutive delle disposizioni di cui agli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie di lavorazioni di cui all'Allegato A del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 che, in ragione dell'assoluta specificità, strettamente connessa alla rilevante complessità tecnica o al notevole contenuto tecnologico, richiedono che l'esecuzione avvenga da parte di operatori economici in possesso della specifica qualificazione.Il decreto individua altresì, tra di esse, le categorie di lavorazioni per le quali trova applicazione l'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

 

(omissis)

 

Emendamento 12.20 I RELATORI

 

Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 12. - (Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici)

 

1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 63, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS I8-B, OS 21, OS 25, OS 30, OS 32.

 

2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

 

a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

 

b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3. OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 32, OS 33, OS 34, OS 35. Esse sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al quindici per cento; si applica l'articolo 92, comma 7, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.

 

3. I commi 1 e 3 dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, sono abrogati. Sono soppressi l'ultimo periodo delle premesse dell'allegato A del predetto decreto e la tabella sintetica delle categorie del medesimo allegato. I richiami contenuti nelle disposizioni vigenti all'articolo 107, comma 2, del predetto decreto, annullato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, si intendono riferiti alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. I1 richiamo contenuto nell'articolo 108, comma 1, ultimo periodo, all'articolo 109, commi 1 e 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, si intende riferito al comma 2 del presente articolo.

 

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

 

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate, secondo la procedura prevista all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2013, n. 280. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 4.

 

6. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2014, n. 96."».

Aldo Scaramuccia

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