Centrale regionale per gli appalti
Stazione unica territoriale per le forniture, i servizi e i lavori
Roma, 31 agosto 2011 - La stazione unica appaltante come centrale di committenza a livello regionale per la gestione di appalti di forniture, servizi e lavori, non sarà obbligatoria ma facoltativa; rimarrà comunque un utile strumento per il controllo, anche antimafia, degli appalti e per rendere più omogenee le procedure di gara a livello territoriale. È quanto si desume dalla lettura del Dpcm 30 giugno 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011) che istituisce la stazione unica appaltante in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 relativo al Piano straordinario contro le mafie approvato dal Consiglio dei ministri il 28 gennaio 2010.11 provvedimento, sul quale si era espressa positivamente la Conferenza unificata lo scorso 25 maggio, prima della firma del decreto avvenuta il 2 luglio, è finalizzato a promuovere l'istituzione in ambito regionale, provinciale e comunale di una o più stazioni uniche appaltanti con l'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Va però segnalato che se il provvedimento ha la finalità di incentivare una maggiore diffusione anche attraverso la sensibilizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici», nei fatti tale finalità potrebbe essere vanificata dalla natura facoltativa della costituzione della Sua.Il ricorso alla stazione unica appaltante (una o più su base regionale) non rappresenterà infatti un obbligo per le amministrazioni che saranno sempre libere di scegliere se aderire o meno. Il provvedimento riguarda lo stato, le regioni, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni e concorsi di enti pubblici, le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di un diritto speciale o di esclusiva. La Sua ha natura giuridica di centrale di committenza e, come prevede il Codice dei contratti pubblici, ha il compito di procedere all'acquisizione di forniture, lavori e servizi destinati ad altre amministrazioni e all'aggiudicazione di appalti o alla conclusione di accordi quadro. Nei fatti deve quindi gestire la procedura di gara, compito che si concretizza, ad esempio, nella cura della fase di pubblicità e nell'invio delle comunicazioni agli interessati, nell'effettuazione delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, nella nomina della commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa) e nella gestione degli eventuali contenziosi. La Sua dovrà anche collaborare con l'ente che ha ad essa aderito per quanto attiene alla messa a punto dello schema di contratto, alla scelta della procedura di gara, alla predisposizione dei capitolati speciali e generali, alla scelta del criterio di aggiudicazione da utilizzare e alla predisposizione di tutti gli atti di gara (bando, disciplinare e lettere di invito) e del contratto. Il rapporto fra la Sua e gli enti aderenti viene regolato da una convenzione di cui il Dpcm definisce i contenuti essenziali della convenzione. In particolare dovranno essere definite le procedure interessate, ma anche l'aspetto relativo al rimborso dei costi sostenuti, la suddivisione degli oneri concernenti i contenziosi. Lente che ha aderito alla stazione unica sarà tenuto alla trasmissione, alla Sua e alla prefettura, dei contratti stipulati e delle varianti intervenute nel corso dell'esecuzione dei contratti. Per rendere incisivi i controlli sugli appalti si prevede un collegamento stringente fra la competente prefettura, ove affluiranno tutte le informazioni e i dati utili alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, e la Sua che dovrà mettere a disposizione della prefettura ogni dato utile concernente le imprese partecipanti alla gara. Prevista la delega del compito di verifica dei progetti e dell'esame delle varianti al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.