Circolazione stradale, violazioni dei limiti di velocità
Sistemi di rilevazione automatica, gestione e rilevazione delle infrazioni
Roma, 13 aprile 2011 - La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre l’occasione di definire con ulteriore chiarezza la portata applicativa delle norme che regolano l’installazione e la gestione delle apparecchiature elettroniche omologate per il rilevamento delle violazioni dei limiti di velocità.
Quanto all’obbligo di taratura delle apparecchiature, sostiene la Corte che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, (come previsto dall'art. 142 C.d.S) non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura.
Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di sp ecie (Cass. 23978/07; 29333/08; 9846/2010).
Ne consegue che non deve essere fornita dall'amministrazione alcuna prova della esecuzione dell'operazione di taratura e va comunque ribadito che, in materia di violazione delle norme del codice della strada relative ai limiti di velocità, l'efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. 10212/05; 287/05).
Inoltre, l'Amministrazione interessata, ove la gestione sia affidata in appalto ad una ditta privata, deve fornire la prova, ai fini della legittimità del verbale di contestazione, che l'assistenza tecnica del predetto soggetto terzo privato è limitata all'installazione ed all'impostazione delle predette strumentazioni, secondo le indicazioni del Pubblico Ufficiale, preposto al servizio di Polizia Stradale, unico abilitato ad attribuire fede privilegiata all'accertamento espletato. L'assistenza tecnica dell'operatore privato deve quindi essere configurata come un ruolo subordinato a quello degli agenti.
