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Codice della strada, l'identificazione certa del conducente manda esente il proprietario del veicolo dalla sanzione amministrativa

Cassazione Civile 2 dicembre 2010, n. 24457

Roma, 24 gennaio 2011 - I giudici della seconda sezione civile della Cassazione hanno precisato nella sentenza 2 dicembre 2010, n. 24457 che Il proprietario ha l’obbligo di sapere sempre chi si trova alla guida del proprio mezzo, confermando la sanzione per omessa indicazione dei dati del conducente impartita ad una società, al quale era stato notificato il verbale di una multa, con contestuale decurtazione dei punti.

Secondo quanto precisato dai giudici della Corte, il proprietario del mezzo è sempre tenuto a conoscere chi si trova (e quindi la precisa identità) alla guida del mezzo non potendo rispondere con una dichiarazione omissiva e generica.

La Corte ha ribadito, che il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente.

  Cassazione Civile Sent. n.24457 del 2010