Colpa della PA e tutela risarcitoria
Consiglio di Stato, sentenza 5 giugno 2014, n. 2867
Roma, 9 giugno 2014 - Non è sufficiente che l’amministrazione emani un atto illegittimo perché possa ritenersi anche responsabile dei danni subiti dal privato destinatario dell’atto, dovendosi mantenere separate le regole di validità dell’atto dalle regole di responsabilità (Consiglio Stato, sez. VI 27 giugno 2013, n.3521).
Costituisce oggetto dell'onere probatorio del privato l’illegittimità dell'atto amministrativo, la cui prova, tuttavia, non determina ancora colpa dell'amministrazione, ben potendo quest’ultima liberarsi da responsabilità mediante la dimostrazione di avere agito senza colpa.
In sede di accertamento della responsabilità della P.A. per danno a privati, il G.A., in conformità ai principi enunciati nella materia anche dal Giudice comunitario, può affermare detta responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l'imperizia dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato; può, invece, negarla quando l'indagine conduce al riconoscimento dell'errore scusabile (per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l'incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto).
La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha precisato che - non essendo configurabile, in mancanza di un'espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione (relativa) di colpa dell'amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle regole - non è richiesto al privato, danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo, un particolare sforzo probatorio sotto il profilo dell'elemento soggettivo, potendo , invece, operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all'art. 2727 c.c., desunta dalla singola fattispecie.
Nel giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l'illegittimità dell'atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell'Amministrazione l'onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile , configurabile ad esempio, in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata (vedi anche .Consiglio Stato, sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3981; Consiglio di Stato, sentenza 10 gennaio 2012 n. 14).
Sono queste le conclusioni - contenute nella recentissima pronuncia che proponiamo in lettura - del Consiglio di Stato in tema di accertamento della colpa della PA e applicabilità della piena tutela risarcitoria al privato che lamenti un danno dall'azione della PA.
