Concessioni autostradali, l'Anac indica le criticità
Raffaele Cantone scrive ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro Lupi
Roma, 28 gennaio 2015 – Tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti; investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza piu' avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea.
Sono, questi, gli obiettivi espressi dalla norma di cui all’art.5 dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. "Sblocca Italia"), in forza della quale, entro il 30 giugno 2015, i concessionari di tratte autostradali nazionali possono sottoporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti modifiche degli attuali rapporti concessori finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione, anche mediante I'unificazione di tratte interconnesse, contigue o tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria, nell’intento di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento e adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture, nonché tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti.
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, con una lettera (che proponiamo in lettura) inviata al Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, al Presidente del Senato, Pietro Grasso, ed al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi, ha rilevato alcuni profili di criticità che potrebbero derivare dall'applicazione della norma predetta.
Riferimenti normativi
DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133
Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164
(omissis)
Art. 5 (Norme in materia di concessioni autostradali).
1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza piu' avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea, nonche' per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso piu' favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali, (entro il 30 giugno 2015), sottopongono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano economico-finanziario, corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire ((entro il 31 dicembre 2015.)). Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l'Autorita' di regolazione dei trasporti, trasmette gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, ivi compreso quello del Comitato interministeriale per la programmazione economica, alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il procedimento puo' comunque avere corso. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti gia' previsti nei vigenti atti di concessione.
2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico-finanziario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonche' la disponibilita' delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalita' di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario piu' favorevole per l'utenza.
3. L'affidamento dei lavori, nonche' delle forniture e dei servizi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo 11, comma 5, lettera f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni.
4. Al fine di accelerare l'iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 "Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)" e A3 "Napoli-Pompei-Salerno" sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economico-finanziari gia' trasmessi al CIPE.
4-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea.
4-ter. Gli introiti pubblici derivanti da canoni di concessioni autostradali provenienti dall'applicazione del comma 1 sono destinati, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, a interventi di manutenzione della rete stradale affidata in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' ad alimentare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e, per finalita' di investimenti e compensazioni ambientali, il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni.
