Conferenza di servizi, gli effetti della mancata intesa
Il potere sostitutivo del Governo nella sentenza della Corte Costituzionale 11 luglio 2012, n.179
Roma, 23 luglio 2012 - L’art. 14-quater della L. 241/1990, nel testo previgente, come risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 15/2005) prevedeva, nell’ipotesi di dissenso, espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una provincia autonoma, che venissero previste procedure idonee a consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze.
Con l’articolo 49, comma 3, lettera b), del D.L. 31/05/2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla L. 30/07/2010, n. 122, si è invece previsto che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta l’intesa, entro il termine di 30 giorni, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 49 citato, censurando la "drastica previsione" della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, e l’esiguità del termine – dal quale si fa discendere l’attribuzione unilaterale del potere decisorio al Governo - tale da impedire lo svolgimento di una qualsiasi trattativa.
