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Consiglio di Stato Sezione VI Giurisdizionale, 08-07-2010, n. 4442

Il Consiglio di Stato si è pronunciato recentemente, su ricorso della Autorità per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici, in tema di annullamento della attestazione di qualificazione. E’ oggetto dalla pronuncia il caso di una cessione di ramo d’azienda, e relativa attestazione di qualificazione successivamente risultata emessa sulla base di falsi presupposti e revocata. Il Consiglio di Stato ha ribadito che al fine dell'annullamento dell'attestazione di qualificazione, rileva il fatto oggettivo della falsità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita, indipendentemente da ogni ricerca sulla imputabilità soggettiva del falso (Cons. Stato, Sez. VI, sent. 4 febbraio 2010, n. 515). Ne consegue che l'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di documenti falsi va annullata anche se, in ipotesi, la falsità non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione. Nel caso di specie, il di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione (Cons. Stato, sez, VI, n 128 del 2005), rende l'impresa che ha conseguito l'attestazione non imputabile, e acquista rilevanza ai fini del rilascio di nuova attestazione, in quanto in caso di falso non imputabile, ai sensi dell'art. 17, lett. m), d.P.R. n. 34 del 2000. D’altra parte, laddove si estendesse l'onere di diligenza gravante sulla società cessionaria sino ad imporle un obbligo puntuale di verifica in ordine alla veridicità di tutti i presupposti di fatto e di diritto sottesi al rilascio della SOA, si determinerebbe un onere obiettivamente eccessivo il quale ridonderebbe in una sorta di travolgimento della presunzione di legittimità che comunque deve assistere gli atti adottati da soggetti deputati all'esercizio di funzioni pubblicistiche di verifica ed attestazione.

  Consiglio di Stato Sezione VI Giurisdizionale, 08-07-2010, n. 4442