Flash news Infrastrutture:
 
 

Briciole di pane

Contrasto antimafia, le istruzioni operative del Ministero dell'Interno sulla Stazione unica appaltante

Emanata la Circolare 5 ottobre 2011 del ministero dell'Interno

Roma, 10 ottobre 2011 - – E’approdato in Gazzetta Ufficiale il 29 agosto scorso il DPcm 30 giugno 2011, al quale l’art. 13 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia)affida il compito di individuare e definire le modalità di promozione della Stazione Unica appaltante.

Tentiamo qui di offrire  una rapida sintesi del particolare argomento, rimandando il lettore agli altri contributi già pubblicati sulle nostre pagine, in una materia che “Le strade dell’informazione” ritiene di prioritario interesse per tutti gli operatori del settore.

Il Ministro dell'Interno Maroni, con una circolare indirizzata il 5 ottobre ai prefetti delle province italiane li invita ad attivarsi per favorire l'istituzione delle Stazioni uniche appaltanti, fornendo elementi in più sull'utilità di questo nuovo strumento antimafia

L’Istituto, recepito anche nella codificazione della legislazione Antimafia recentemente venuta in essere con il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ( vedi gli artt. 1, comma lettera h) e 101) risponde alla finalità di migliorare la governance nel settore dei contratti pubblici aumentando la capacità delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi di legalità, economicità e efficienza.

La Stazione Unica Appaltante

La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.

I compiti della Stazione Unica Appaltante (SUA) come individuati dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2011.

L’organismo cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;

b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;

c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, laddove l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5;

d) collabora nella redazione del capitolato speciale;

e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;

g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;

h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

i) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;

m) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto; n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2;

o) trasmette all'ente aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).

Possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonchè le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

I predetti soggetti, ai fini del presente decreto, possono avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di aderire alla Stazione, spiega la circolare, «nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l’economia legale e a innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali», ricevendo così supporto dal momento dell'individuazione dei contenuti dello schema di contratto fino a quello dell'individuazione del contraente privato e della stipula, compresi gli adempimenti relativi a eventuali contenziosi sulla procedura.

I rapporti tra SUA e l'ente aderente

I rapporti con gli enti aderenti sono regolati da convenzioni che prevedono, in particolare:

a) l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonchè i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, ed il responsabile del procedimento della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;

c) gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;

d) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco dei contratti di cui alla lettera a), per i quali si prevede l'affidamento nonchè l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti;

e) l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

L’evoluzione del contrasto antimafia: Il miglioramento nella collaborazione e nello scambio di notizie tra Amministrazioni

Nell’impianto normativo del Dpcm, l'organismo è un'alleato in più sul piano del monitoraggio antimafia anche per i prefetti, che possono chiedere alla Stazione unica ogni informazione che possa essere utile a tal fine In base all’art 5 del Dpcm, ferme restando le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti previste dalla normativa vigente, le Prefetture - UTG possono chiedere alla SUA di fornire ogni dato e informazione ritenuta utile ai fini di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata.

I dati e le informazioni ottenute possono essere utilizzate dal Prefetto anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.

D’altro canto, la Prefettura - UTG, ferme restando le competenze già previste dalla legge ed al fine di favorire lo snellimento, la celerità e la trasparenza delle procedure:

a) mette a disposizione della SUA, con criteri di priorità, gli elementi informativi oggetto di attestazione ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, sulle imprese partecipanti alle gare;

b) monitora le procedure di gara allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata e contrastare, in collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, eventuali intese tra le imprese concorrenti.

Inoltre, in relazione allo specifico contratto, il Prefetto, senza nuovi o maggiori oneri, in conformità alla normativa vigente, qualora lo ritenga opportuno per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, può richiedere il supporto tecnico del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio e dell'Unità di verifica degli investimenti pubblici - Dipartimento dello sviluppo e coesione economica del Ministero dello sviluppo economico.

Si noti, ancora, che l'ente aderente può delegare l'attività di verifica del progetto, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio laddove in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 del citato articolo 112, con oneri a carico dell'ente aderente che può altresì avvalersi del supporto del medesimo Provveditorato per l'esame di eventuali proposte di varianti. Con specifiche intese potranno essere condivise dalle Prefetture - UTG, SUA ed ente aderente, ulteriori forme e modalità per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia legale.

Aldo Scaramuccia

  Ministero dell'Interno, Circolare 5 ottobre 2011

  Dpcm 30 giugno 2011, Stazione Unica Appaltante