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Briciole di pane

Contratti pubblici, la differenza tra proroga e rinnovo

Consiglio di Stato, Sentenza 20 gennaio 2015, n. 159

Roma, 28 gennaio 2015 - La concessione di una proroga annuale con espressa limitazione dei segmenti di prestazione precedentemente aggiudicati, comporta la violazione dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento (art. 1325; art. 1373 Cod. Civ.) nonché del divieto di modificazione unilaterlae del contratto?

 

Il Consiglio di Stato ha risposto negativamente, con la pronuncia i cui punti essenziali riassumiamo di seguito.

 

Al di là della qualifica del provvedimento quale “proroga” - si legge nella pronuncia -  ove si sia concretata una complessiva rinegoziazione del preesistente rapporto contrattuale, e sia stato dato atto che tra le parti era stato raggiunto un accordo per l’oggetto differente del contratto, il provvedimento non si configura come una mera “proroga” del termine finale del precedente contratto, ma come un rinnovo, in cui le parti hanno proceduto a rinegoziare il rapporto, giungendo a modificare il contenuto del servizio, eliminando alcune parti, in quanto non più attuali.

 

L’elemento che differenzia il rinnovo del contratto dalla proroga sta, dunque, nella circostanza che mentre il rinnovo presuppone una rinegoziazione delle condizioni, la proroga si riduce soltanto ad un mero differimento temporale.

 

 

Di fronte all’approvazione di una “proroga”  di un contratto ritenuta non corrispondente all’offerta presentata, la società appaltatrice ha piena libertà di rifiutare la prestazione e cessare il servizio, mentre l'amministrazione ha strumenti coercitivi per imporgli la prosecuzione.

 

 

AS

  La Sentenza del Consiglio di Stato