Flash news Infrastrutture:
 
 

Briciole di pane

Contributo unificato, la Corte di Giustizia europea "assolve" l'Italia

Corte di Giustizia Europea, Sentenza 6/10/2015 n. C-61/14

Roma, 7 ottobre 2015 - L’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all’atto di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi.

 

Inoltre, la predetta disposizione , come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell’ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.

 

 

E' quanto si legge nella sentenza, depositata questa mattina, con la quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato la compatibilità dell’articolo 13, comma 6 bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115, del 30 maggio 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012, con l'ordinamento comunitario.

 

 

Aldo Scaramuccia

  La sentenza della Corte di Giustizia Europea