Corte Costituzionale : No ad indennizzi risarcitori a favore di imprese colpite da misure preventive antimafia poi revocate a seguito di proscioglimento in sede penale.
La Corte Costituzionale, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sezione staccata di Catania, in ordine alla sospetta incostituzionalità» della attuale normativa antimafia «laddove consente, di fatto, l’applicazione di misure interdittive alla partecipazione a gare e all’affidamento di appalti della pubblica amministrazione in maniera provvisoria (ossia fino all’accertamento dei fatti in sede penale) senza però prevedere alcuna forma di indennizzo per le imprese che risultino poi estranee a tali accertamenti, e quindi provocando una perdita definitiva patrimoniale e di valori aziendali», ha ritenuto non sussistere il diritto ad un risarcimento del danno in favore di imprese per le quali, ritenuti inizialmente sussistenti i rischi di condizionamento mafioso ex art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 49 vengano preventivamente adottate misure interdittive, poi annullate dall’esito negativo del procedimento penale
