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Corte di Giustizia Ue, le Società semplici possono partecipare alle gare d'appalto

L'Ordinanza 4 ottobre 2012

Roma, 13 febbraio 2013 - Non è ammissibile una normativa nazionale che limiti la partecipazione delle gare d'appalto alle società che esercitano un'attività commerciale, con esclusione delle società semplici.

Questa la conclusione dell’Ordinanza 4 ottobre 2012 della Corte di Giustizia Ue, di cui proponiamo sinteticamente i punti principali.

- L’elenco tassativo di cui all’articolo 24, primo comma, della Direttiva 93/37 delle cause di esclusione di un imprenditore dalla partecipazione ad un appalto fondate su elementi oggettivi, concernenti le qualità professionali di tale soggetto, non esclude la facoltà degli Stati membri di mantenere o di adottare norme materiali dirette, in particolare, a garantire, in materia di appalti pubblici, il rispetto del principio di parità di trattamento, nonché del principio di trasparenza che quest’ultimo implica, i quali s’impongono alle amministrazioni aggiudicatrici in tutte le procedure di aggiudicazione di un siffatto appalto (sentenza Michaniki, punto 44). Di conseguenza, uno Stato membro ha il diritto di prevedere, in aggiunta alle cause di esclusione fondate su considerazioni oggettive di qualità professionale, tassativamente elencate all’articolo 24, primo comma, della Direttiva 93/37, misure di esclusione destinate a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento di tutti gli offerenti, nonché di trasparenza, nel contesto delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici (sentenza Michaniki, punto 47).

- E' riconosciuto a ciascuno Stato membro un certo margine di discrezionalità ai fini dell’adozione di provvedimenti destinati a garantire i principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza (sentenza Michaniki, punto 55).

- La normativa dell’Unione osta a qualsiasi normativa nazionale che escluda dall’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi, il cui valore superi la soglia di applicazione delle direttive, candidati od offerenti autorizzati, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, ad erogare il servizio in questione per il solo motivo che tali candidati od offerenti non hanno la forma giuridica corrispondente ad una determinata categoria di persone giuridiche (sentenza CoNISMa, punto 39).

- In base alla giurisprudenza della Corte, la normativa dell’Unione non richiede che il soggetto che stipula un contratto con un’amministrazione aggiudicatrice sia in grado di realizzare direttamente con mezzi propri la prestazione pattuita perché il medesimo possa essere qualificato come imprenditore, ossia come operatore economico. È sufficiente che tale soggetto abbia la possibilità di fare eseguire la prestazione di cui trattasi, fornendo le garanzie necessarie a tal fine (sentenza CoNISMa, punto 41)

- Sia dalla normativa dell’Unione sia dalla giurisprudenza della Corte risulta che è ammesso a presentare un’offerta o a candidarsi qualsiasi soggetto o ente che, considerati i requisiti indicati in un bando di gara, si reputi idoneo a garantire l’esecuzione di detto appalto, in modo diretto oppure facendo ricorso al subappalto, indipendentemente dal suo status nonché dal fatto di essere attivo sul mercato in modo sistematico oppure soltanto occasionale.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte conclude affermando che“ non si può vietare, per principio, a un «imprenditore» ai sensi della Direttiva 93/37 di partecipare a gare d’appalto esclusivamente a causa della sua forma giuridica.

Aldo Scaramuccia

  L'Ordinanza della Corte di Giustizia