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Briciole di pane

Danni da espropriazione illegittima, sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ammette il risarcimento per danno morale

Roma, 22 novembre 2011 - Lo sforzo legislativo - in atto da alcuni anni - volto alla progressiva implementazione della legislazione sugli appalti, trova nella pronuncia del Consiglio di Stato che riportiamo all'attenzione dei Lettori, una conferma di sicuro interesse per gli operatori del settore.

Il tema: I profili di risarcimento del proprietario illegittimamente espropriato.

La domanda: nell’indennizzo da corrispondersi al proprietario può essere compreso anche il cd “danno non patrimoniale”?

La lettura della pronuncia del Consiglio di Stato fornisce risposta affermativa al quesito proposto.

Vediamo i punti di approdo delle argomentazioni del Collegio.

La natura del risarcimento

Dopo la sentenza della Consulta n. 349 del 2007, il meccanismo indennitario anche per le occupazioni illegittime anteriori. al 30 settembre 2006 è inapplicabile e al proprietario deve essere corrisposto il risarcimento del danno, rapportato al pregiudizio arrecato per la perdita di proprietà del bene, ossia al valore venale dello stesso.

Come si legge nella pronuncia, la manovra economica del 2011, contenuta nel Decreto Legge 98/2011, introduce, all'interno del D.p.r. 327/2001, il nuovo art, 42-bis, il quale prevede che, in caso di esproprio, al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale patito dall'illegittima attività posta in essere dalla pubblica amministrazione, anche con riferimento ai fatti antecedenti.  Ne segue che devono essere valutati “i danni morali” richiesti dall’appellante sulla base del nuovo art. 42-bis del T.U. Espropriazione n. 327/2001, introdotto dall’art. 34 della cd. “Manovra economica 2011” (D.L. 6 luglio 2011, n. 98), il quale, reintroducendo l’istituto dell’acquisizione sanante, prevede anche che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, anche con riferimento ai fatti antecedenti (comma 8 del predetto art. 42-bis).

I criteri di quantificazione del risarcimento

Trattandosi di obbligazione derivante da illecito extracontrattuale, e quindi di debito di valore, tali somme, determinate con riferimento alla data della trasformazione irreversibile del bene, devono essere rivalutate equitativamente all'attualità sulla base degli indici Istat.

Si impone, inoltre, il riconoscimento del danno da lucro cessante, costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma stessa; tale danno, avuto riguardo al tempo trascorso ed al graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, può liquidarsi in via equitativa nella misura degli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno a decorrere dalla data dell'illecito, in applicazione della sentenza 17 febbraio 1995, n. 1712 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui deve escludersi che la base del calcolo dei suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento della liquidazione se gli interessi vengono fatti decorrere dal momento del fatto illecito, perché con tali modalità si attribuirebbe al creditore un valore cui egli non ha diritto.

A tale somma, naturalmente, dovrà essere detratto quanto già eventualmente pagato dal Comune di Nuoro allo stesso titolo, da imputarsi, alle date di effettivo accreditamento a ciascun destinatario, secondo le regole di cui all’art. 1194, comma 2, c.c.; tale somma dovrà, quindi, essere ripartita su ciascuno degli appellanti, in ragione delle rispettive quote di proprietà.

Aldo Scaramuccia

  La Sentenza del Consiglio di stato n.5844 del 2011