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Briciole di pane

Danni da provvedimento amministrativo illegittimo

Gli oneri probatori del danneggiato

Roma 16, novembre 2011 - Le vicende della tutela riconosciuta al singolo contro i provvedimenti della Pubblica Amministrazione e delle connesse pretese risarcitorie, appassionano da sempre non solo gli studiosi di diritto ma anche gli operatori che. in qualunque settore d’impresa e non, si trovino ad essere parti di un rapporto con la PA.

Ecco dunque il tema: quali le vie che il danneggiato da un provvedimento illegittimo della pubblica amministrazione può percorrere per fondare il proprio diritto al risarcimento? Incombe un particolare onere probatorio sotto il profilo dell’elemento soggettivo? Può il giudice basarsi su regole di comune esperienza e sulla presunzione di cui all’art.2727 c.c, in relazione alla singola fattispecie?Discendono conseguenze risarcitorie dal profilo di illegittimità dell’atto?

Una recente pronuncia del Consiglio di Stato offre la possibilità di risolvere questio interrogativi. Vediamo come.

La presunzione semplice di colpevolezza della PA

La fattispecie discussa nella pronuncia, contempla un profilo di illegittimità dell’atto per mancato rispetto del termine di adozione finale.

Osserva il Collegio che ricorre, in tale fattispecie, una conclamata violazione delle regole di buon andamento, con immediatezza connessa al mancato rispetto del termine naturale di adozione del provvedimento finale e che correttamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto applicabile al caso la "presunzione semplice di colpevolezza di cui all'art.2727 Cod. civ., desunta dalla fattispecie concreta".

L'applicazione del principio appare condivisibile riguardo al caso del provvedimento adottato in ritardo e non adeguatamente giustificato dall'ammiinstrazione mediante l'esibizione di prove dell'esistenza di errori scusabili  o fatti non imputabili all'amminstrazione medesima , nell'ambito dell'ordinario dovere di diligenza sulla stessa incombente

Quanto all’onere probatorio incombente sul privato

Non è richiesto al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo – sostiene il Collegio - un particolare sforzo probatorio sotto il profilo dell'elemento soggettivo, perché - pur non essendo configurabile, nel silenzio della legge, una generalizzata presunzione relativa di colpa dell'amministrazione per i danni conseguenti ad atto illegittimo o ad una violazione delle regole - possono operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all'art. 2727 Cod. civ,, desunta dalla singola fattispecie.

Le strade percorribili per la tutela risarcitoria

Si legge nella pronuncia della possibilità di percorrere un doppio binario:

a) il danneggiato può invocare l'illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa;

b)il  danneggiato può allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile e che spetterà all'amministrazione dimostrare che si è trattato di errore scusabile (come ad es. in caso di contrasti giurisprudenziali sull'interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata) (Cons. Stato, VI, 23 giugno 2006, n. 3981).

  Consiglio di Stato Sent. 5784 del 2011