DDL Anticorruzione: le proposte dell`Ance alla Camera dei Deputati
In un`audizione alla Camera, l`Ance ha rilevato l`opportunita` di ricondurre le norme sulle white list a una materia unitaria
La delegazione associativa guidata dall'Ing. Vincenzo Bonifati, Incaricato per i rapporti con le istituzione preposte al controllo del territorio, si e` soffermata sulla disposizione contenuta nell`art.5 del provvedimento approvato, in prima lettura, dal Senato, che istituisce le cd. ``white list``. Tale norma definisce le attivita` d`impresa particolarmente esposte a rischio d`inquinamento mafioso, ai fini dell`applicazione delle norme vigenti in materia di controlli antimafia da attuarsi mediante elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori. Le attivita` in questione sono quelle gia` individuate nella direttiva del Ministro dell`Interno del 23 giugno 2010 che si pongono a valle dell`aggiudicazione degli appalti per la realizzazione di opere pubbliche, tra cui quelle legate al ciclo del calcestruzzo e degli inerti, i cottimi ed i noli, a caldo e a freddo, lo smaltimento in discarica dei residui di lavorazione e l`attivita` di cava.
Al riguardo, ha evidenziato che l`art. 5 sopracitato risulta eccessivamente generico in quanto non vi e` alcun riferimento alle modalita` con le quali dovra` essere effettuato il controllo degli operatori iscritti nell`elenco da parte delle Prefetture, ne` in relazione al contenuto della verifica, ne` alla periodicita` della verifica stessa, ne` alle conseguenze derivanti dall`esito negativo degli accertamenti. Risulta, inoltre, assente l`indicazione dell`obbligatorieta` dell`iscrizione negli elenchi, ai fini dell`esercizio delle attivita` indicate nella norma. Tale elemento appare particolarmente importante, poiche` l`esperienza relativa alle previsioni legislative di ``white list`` non obbligatorie, ma facoltative, ed in particolare a quella concernente la ricostruzione in Abruzzo (art. 16, D.L. 28 aprile 2009 n. 39, convertito nella legge n. 77/2009) non ha prodotto risultati significativi. Inoltre, l`obbligatorieta` dell`iscrizione negli elenchi per l`esercizio di attivita` che, comunque, sono gia` sottoposte a provvedimenti di tipo autorizzatorio dell`amministrazione per altri aspetti, avrebbe come conseguenza quella di evitare un doppio regime fra gli appalti pubblici e privati. Per i primi, infatti, l`appaltatore sceglierebbe i propri subcontraenti soltanto nelle liste controllate dalle Prefetture, mentre, negli appalti privati, l`appaltatore non avrebbe alcuna garanzia, sotto il profilo della assenza di penetrazione malavitosa, nella scelta di propri contraenti.
Sullo stesso tema ha rilevato l`esistenza di un`altra norma contenuta nell`art. 4, comma 13 del DL 70/2011 convertito dalla L. 106/2011 (cd. decreto ``sviluppo``) in cui si prevede che presso ogni prefettura venga istituito l`elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori di lavori, servizi e forniture. La prefettura dovra` effettuare verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dovra` disporre la cancellazione dell`impresa dall`elenco. La definizione delle modalita` di istituzione degli elenchi e dei controlli da effettuare da parte delle prefetture e` demandata ad un regolamento attuativo, da emanarsi con DPCM, entro sessanta giorni dall`entrata in vigore del decreto legge.
Anche in merito a tale disposizione ha sottolineato alcune limitazioni che rischiano di comprometterne l`efficacia. In primo luogo, la formulazione appare eccessivamente generica nell`indicazione delle attivita` economiche che saranno oggetto degli elenchi; tuttavia, sotto questo profilo, in una interpretazione logico sistematica, la disposizione andra` integrata con quella contenuta nel DDL ``anticorruzione``, una volta approvato, con la conseguenza che gli elenchi di cui all`art. 4 del DL 70/2011 si dovranno intendere previsti per gli specifici settori individuati dallo stesso articolo 5 del DDL ``anticorruzione``. In secondo luogo, la disposizione prevede la facoltativita` dell`iscrizione negli elenchi, con le conseguenze sopra descritte.
Al fine di superare le lacune sulla normativa sulle white list contenuta nei due provvedimenti legislativi sopracitati, ha rilevato l`opportunita` di ricondurre la materia ad una trattazione unitaria rivedendo l`articolo 5 del DDL ``anticorruzione`` nel senso di prevedere un collegamento certo con la norma di cui al Decreto ``Sviluppo`` e di introdurre il principio dell`obbligatorieta` delle ``white list`` per cui l`iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l`impresa ha sede e` condizione per l`esercizio della relativa attivita`.
In conclusione, ha evidenziato come l`ANCE, riguardo alla genesi e all`evoluzione dello strumento delle ``white list``, abbia ripetutamente proposto una limitazione dei soggetti da iscrivere negli elenchi ai soli settori a maggior rischio di infiltrazione, come identificati con la citata Direttiva del Ministro dell`interno del 23 giugno 2010 nonche` la necessita` di prevedere l`obbligatorieta` dell`iscrizione per i soggetti che intendessero operare in quelle determinate attivita` economiche.