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Briciole di pane

Debiti della PA, le procedure

Il Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35

Roma, 15 aprile 2013 - Prosegue questa settimana, avanti la Commissione speciale istituita lo scorso 26 marzo 2013- l’esame del decreto legge 35/2013 volto a sbloccare i pagamenti di debiti commerciali delle Pubblica amministrazione verso imprese, cooperative e professionisti, per un importo pari a 40 miliardi di euro, erogabili nell'arco dei prossimi dodici mesi.

Il provvedimento - oggetto di Risoluzioni approvate in data 2 aprile 2013 dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei Deputati - concorre - come afferma la relazione illustrativa - al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica fissati con i documenti di programmazione finanziari e aggiornati con la Relazione al Parlamento 2013 predisposta dal Governo , ed è dunque qualificato come "collegato" alla manovra finanziaria. Il testo reca disposizioni per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché norme in materia di versamento dei tributi degli enti locali.

Le procedure e le cadenze che il provvedimento riporta per l’effettuazione degli adempimenti sono variamente articolate. Ne diamo conto proponendo, di seguito, una modesta scheda di lettura con riferimento ai comparti Enti locali, Regioni e Province autonome, ed Amministrazioni dello Stato, e rimandando i Lettori alla consultazione del testo, per una più completa acquisizione dei contenuti.

Pagamento dei debiti degli enti locali (Art. 1)

- I pagamenti di debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle province in favore dei comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro.

- i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di parte capitale

- Sulla base di queste comunicazioni, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90% dell’importo di 5,000 milioni di euro, sono individuati per ciascun ente locale con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15 maggio 2013, con le modalità di riparto individuate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013, ovvero, in mancanza, su base proporzionale.

- Con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.

- Nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ciascun ente locale può effettuare i pagamenti nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per cento degli spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013.

- Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell’addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti.

- L’anticipazione è concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.

Pagamento dei debiti delle regioni e delle Province autonome (Art. 2)

- Le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all’articolo 3, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidità, chiedono al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l’anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari .  Le somme da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013 e il 15 febbraio 2014.

- Entro il 10 maggio 2013, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale.

Al fine di garantire effettività al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano sottoscritto i contratti di cui agli articoli 2 (Pagamento dei debiti delle Regioni e delle Province autonome) e 3 (Pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale) è previsto che la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui da parte di enti e società controllati o partecipati resti subordinata all’attestazione regionale da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale, verificata dai Tavoli di cui all’articolo 2, comma 4 e all’articolo 3, comma 3 del decreto 35/2013, e recepite in apposita delibera del Consiglio dei Ministri di autorizzazione all’indebitamento.

Pagamento dei debiti delle Amministrazioni dello Stato (Art. 5)

- Ai fini dell’estinzione dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, ciascun Ministero predispone un apposito elenco dei debiti scaduti in ordine cronologico con l’indicazione dei relativi importi. Gli elenchi sono trasmessi entro il 30 aprile 2013 al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato per il tramite del coesistente Ufficio Centrale di Bilancio

- Per garantire il concorso al pagamento di tali debiti, con priorità per il pagamento delle spese diverse dai fitti passivi, il fondo di cui all’articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 500 milioni di euro per l’anno 2013. In caso di insufficienza delle risorse stanziate rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto fondo è ripartito entro il 15 maggio 2013 con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze proporzionalmente sulla base delle richieste pervenute entro il termine perentorio previsto dal nuovo testo.

- Per la eventuale quota dei debiti non soddisfatta con il Fondo di cui all’articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e al fine di prevenire il formarsi di nuove situazioni debitorie, i Ministeri interessati, entro il 15 giugno 2013,definiscono con apposito decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni Parlamentari e alla Corte dei conti, un piano di rientro volto al conseguimento di risparmi attraverso misure di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa

Aldo Scaramuccia

  Decreto legge 8 aprile 2013, n.35