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Decreto del ministero delle Infrastrutture sui prezzi dei materiali da costruzione nel 2012

Il Ministero Infrastrutture determina le variazioni percentuali per l'anno 2012

Roma, 24 luglio 2013 - Con il decreto appena pubblicato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 luglio 2013 , ha rilevato  le variazioni percentuali annuali, relative all'anno 2012 rispetto al 2011, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, ai fini della determinazione delle relative compensazioni.

Per effettuare le rilevazioni, sono stati analizzati i dati relativi a : 

a) il prezzo medio per l’anno 2011 relativo all’unico materiale da costruzione più significativo che ha subito una variazione percentuale annuale, in aumento o in diminuzione, verificatasi nell’anno 2012 per effetto di circostanze eccezionali di cui all’art. 133, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni;

b) la variazione percentuale annuale, in aumento o in diminuzione, verifi catasi nell’anno 2012 per effetto di circostanze eccezionali di cui all’art. 133, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, rispetto al prezzo medio rilevato con riferimento all’anno 2011 I criteri di riferimento per la determinazione per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 2012 (Ai sensi dell’art. 133, commi 4, 5, e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera o) , e comma 5, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell’art. 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) sono elencati dall’art. 2 del Decreto Ministeriale.

Le variazioni percentuali rilevanti ai fini della compensazione, riportate nella tabella di cui all'Allegato 1 del decreto , riguardano unicamente il costo del bitume, per il quale è stata registrata una variazione di prezzo pari al 12,8%.

Gli operatori interessati devono  presentare alla stazione appaltante le istanze di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto, a pena di decadenza; la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni , contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di rilevazione delle variazioni, nelle quantità accertate dal direttore dei lavori ( vedi art. 133, decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163)

Aldo Scaramuccia

  Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti