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Difesa e sicurezza nazionale: il Consiglio dei Ministri regola i poteri speciali del Governo

La "Golden Share" nel decreto legge licenziato il 9 marzo scorso

Roma,13 marzo 2012 - Licenziato, tra gli altri provvedimenti, in materia di diritto nazionale e comunitario, esaminati dal Consiglio dei Ministri del 9 marzo, un decreto legge recante la nuova disciplina dei poteri speciali del Governo nei settori della Difesa e della Sicurezza nazionale (cd ” Golden share”), dei cui contenuti proponiamo qualche cenno sintetico di seguito, in attesa della pubblicazione del testo sulla Gazzetta Ufficiale.

L’istituto in generale

Golden share (letteralmente “azione dorata”) è un istituto, di origine britannico, introdotto a partire dagli anni ’90, con il quale uno Stato, nel corso, o a seguito, di un procedimento di privatizzazione di un’azienda pubblica, si riserva poteri speciali che possono essere esercitati dal Governo durante tale procedimento.

Tra questi poteri possiamo, a titolo esemplificativo, ricordare:

a) il potere di riservare allo Stato un certo quantitativo di capitale sociale;

b) il potere di nominare un membro del Governo all’interno del Consiglio di amministrazione della società;

c) il potere di attribuire, a tale membro, poteri più ampi rispetto ad altri componenti dell’organo di governo dell’impresa.

L’istituto non prevede la percentuale minima di azioni che lo Stato deve detenere all’interno della società per poterla esercitare, con la conseguenza che potrebbe ritenersi sufficiente anche solo il possesso di un’unica azione (ovviamente simbolica) per conferire allo Stato il potere di intervenire nel novero delle strategie dell’impresa, indipendentemente dal fatto che l’opera di privatizzazione sia completata

I contenuti del recente intervento normativo  del Governo: il decreto legge del 9 marzo scorso

Con il decreto-legge “recante norme in materia di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni”, l’Italia si uniforma alla disciplina giuridica di cui alla normativa dell’UE, attribuendo all’Esecutivo poteri di intervento per tutelare gli interessi legittimi, essenziali e strategici del Paese.

a) sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale;

b) sugli assetti societari nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Difesa e Sicurezza nazionale

Per il settore della difesa e della sicurezza nazionale, in caso di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza, possono essere esercitati tre poteri speciali:

a) l’imposizione di specifiche condizioni nel caso di acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale;

b) il veto all’adozione di delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione di un’impresa che svolge la predetta attività, aventi ad oggetto modifiche all’assetto societario, al mutamento dell’oggetto sociale, allo scioglimento delle società, alle cessioni di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o immateriali o l’assunzione di vincoli che ne condizionino l’impiego;

c) l’opposizione all’acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in un’impresa che svolge attività di rilevanza strategica nel sistema della difesa e della sicurezza nazionale, da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, o da enti pubblici italiani, qualora l’acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

Energia, Trasporti e Telecomunicazioni

Con riguardo invece ai settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni è prevista anzitutto una notifica al Governo delle delibere adottate da una società che abbia per effetto modifiche della titolarità, la fusione o la scissione. È poi prevista la possibilità per il Governo di sottoporre a specifiche condizioni delibere, atti o operazioni che diano luogo ad una situazione di eccezionale minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

Infine, il Governo ha la possibilità di esercitare il potere di veto nel caso in cui il soggetto acquirente originario di un Paese extra-europeo si stabilisca all’interno dell’Unione attraverso l’acquisto di un’azienda o di un suo ramo. In questi casi sono però necessari due presupposti supplementari: a) la presenza di legami tra gli operatori coinvolti e organizzazioni criminali o con soggetti o enti ad esse collegati; b) l’intervento sulla società deve essere idoneo a garantire la continuità degli approvvigionamenti; il mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle reti e degli impianti; il libero accesso al mercato.

Aldo Scaramuccia