Disagi per chi viaggia in treno: essere risarciti si può?
I comitati dei pendolari moltiplicano le cause

Le motivazioni indicate nella richiesta della pendolare e riprese nella sentenza parlano chiaro: “treni in ritardo di almeno 10-15 minuti come norma, salvo ritardi maggiori; sedili sporchi al punto di non potersi più sedere; malfunzionamento di apparecchiature interne e, in alcuni casi, soppressione di alcuni treni che non veniva neppure annunciata”.
L’avvocato Angelo Musicco ha chiamato in causa, a supporto delle tesi dell'assistita, il Codice al consumo. Nello specifico l'articolo 36, che sancisce la «nullità delle clausole contrattuali di cui venga accertata la vessatorietà in tema di contratti conclusi tra il professionista e il singolo utente persona fisica e ciò a tutela del consumatore». Quanto a Trenitalia, il giudice di pace Roberta Rosabianca Succi ha scritto che «deve escludersi che il suo obbligo si esaurisca nel trasporto dell'utente a destinazione, a prescindere dalle modalità esecutive di tale trasporto».