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Briciole di pane

Disagi per chi viaggia in treno: essere risarciti si può?

I comitati dei pendolari moltiplicano le cause

Roma, 5 settembre 2011 - E’ una sentenza del Giudice di Pace e, come tale, crea un precedente importante per tutti coloro - pendolari o viaggiatori occasionali - che utilizzano il treno come mezzo di locomozione. Possibile, dunque, ipotizzare una class-action, un sistema di azioni per una tutela collettiva di rimborso, ai danni di Trenitalia, visto che una pendolare della tratta San Zenone al Lambro – Milano Rogoredo è riuscita a far valere i propri diritti. La viaggiatrice, stufa dei disservizi dei treni, ha infatti intrapreso un’azione legale, che si è conclusa con la condanna per le Ferrovie dello Stato al rimborso del costo dell’abbonamento annuale e dei danni morali in quanto le condizioni di viaggio sono state ritenute “gravemente umilianti”.

Le motivazioni indicate nella richiesta della pendolare e riprese nella sentenza parlano chiaro: “treni in ritardo di almeno 10-15 minuti come norma, salvo ritardi maggiori; sedili sporchi al punto di non potersi più sedere; malfunzionamento di apparecchiature interne e, in alcuni casi, soppressione di alcuni treni che non veniva neppure annunciata”.

L’avvocato Angelo Musicco ha chiamato in causa, a supporto delle tesi dell'assistita, il Codice al consumo. Nello specifico l'articolo 36, che sancisce la «nullità delle clausole contrattuali di cui venga accertata la vessatorietà in tema di contratti conclusi tra il professionista e il singolo utente persona fisica e ciò a tutela del consumatore». Quanto a Trenitalia, il giudice di pace Roberta Rosabianca Succi ha scritto che «deve escludersi che il suo obbligo si esaurisca nel trasporto dell'utente a destinazione, a prescindere dalle modalità esecutive di tale trasporto».

Chiara Biggi