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Briciole di pane

Discrezionalità amministrativa e sindacato del Giudice

Consiglio di Stato 13 settembre 2012, n. 4873

Roma, 25 settembre 2012 - Qual è l’oggetto e quali sono  i limiti della cognizione del giudice amministrativo sul fatto dedotto in giudizio? Può il sindacato del giudice spingersi a soppesare il processo valutativo mediante il quale l'Autorità amministrativa indipendente applica al caso concreto la regola individuata?

Su questi temi, il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato, fissando i seguenti punti d’approdo.

• Il giudice amministrativo può sindacare con pienezza di cognizione i fatti oggetto dell'indagine e il processo valutativo mediante il quale l'Autorità amministrativa indipendente applica al caso concreto la regola individuata,

• Tale accertamento incontra l’insorpassabile limite della legittimità di una corretta applicazione delle regole tecniche sottostanti; in tale ipotesi, il sindacato del giudice deve arrestarsi, a rischio di una indebita ingerenza ione del giudice nella sfera di competenza delll'amministrazione, titolare del potere esercitato.

• L’oggetto del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della P.A. non copre soltanto i vizi dell'eccesso di potere (logicità, congruità, ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza del provvedimento e del relativo impianto motivazionale), ma anche la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla pubblica amministrazione quanto a correttezza dei criteri utilizzati e applicati.

• Per quanto alle valutazioni di ordine tecnico – scientifico, al giudice amministrativo è consentito di censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità .

Tale limite viene opportunamente indicato nella pronuncia; in caso contrario, infatti, si aprirebbe la strada ad un giudizio sostitutivo con l'introduzione di una valutazione tanto opinabile quanto quella introdotta in via principale.

Aldo Scaramuccia

  La sentenza del Consiglio di Stato