Discrezionalità amministrativa e sindacato del Giudice
Consiglio di Stato 13 settembre 2012, n. 4873
Roma, 25 settembre 2012 - Qual è l’oggetto e quali sono i limiti della cognizione del giudice amministrativo sul fatto dedotto in giudizio? Può il sindacato del giudice spingersi a soppesare il processo valutativo mediante il quale l'Autorità amministrativa indipendente applica al caso concreto la regola individuata?
Su questi temi, il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato, fissando i seguenti punti d’approdo.
• Il giudice amministrativo può sindacare con pienezza di cognizione i fatti oggetto dell'indagine e il processo valutativo mediante il quale l'Autorità amministrativa indipendente applica al caso concreto la regola individuata,
• Tale accertamento incontra l’insorpassabile limite della legittimità di una corretta applicazione delle regole tecniche sottostanti; in tale ipotesi, il sindacato del giudice deve arrestarsi, a rischio di una indebita ingerenza ione del giudice nella sfera di competenza delll'amministrazione, titolare del potere esercitato.
• L’oggetto del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della P.A. non copre soltanto i vizi dell'eccesso di potere (logicità, congruità, ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza del provvedimento e del relativo impianto motivazionale), ma anche la verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche compiute dalla pubblica amministrazione quanto a correttezza dei criteri utilizzati e applicati.
• Per quanto alle valutazioni di ordine tecnico – scientifico, al giudice amministrativo è consentito di censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità .
Tale limite viene opportunamente indicato nella pronuncia; in caso contrario, infatti, si aprirebbe la strada ad un giudizio sostitutivo con l'introduzione di una valutazione tanto opinabile quanto quella introdotta in via principale.