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Briciole di pane

DURC, le novità contenute nel provvedimento per il rilancio dell'occupazione

Il Decreto legge 20 marzo 2014, 34 del Governo Renzi

Roma, 21 marzo 2014 – Novità in materia di DURC contenute nell’art. 4 delle Disposizioni urgenti per il rilancio dell’occupazione pubblicate ieri in Gazzetta Ufficiale, che proponiamo in lettura.


Ad un decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL,) è affidata la definizione dei requisiti di regolarita’, dei contenuti e dellle modalita’ della verifica nonche’ le ipotesi di esclusione dall’obbligo di presentazione.
 

Il provvedimento, aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarita’ contributiva., dovrà essere emanato entro sessanta giorni da oggi
 

Ecco i criteri cui dovrà conformarsi il provvedimento

 

a) la verifica della regolarita’ in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e’ effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa;

 

b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.L’interrogazione assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti della nuova disposizione.

 


c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarita’ di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarita’, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 


A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale chiunque vi abbia interesse può verifica con modalita’ esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarita’ contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. L’esito dell’interrogazione ha validita’ di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarita’ Contributiva.
 

Aldo Scaramuccia

  Il Provvedimento Renzi per il rilancio dell'occupazione