DURC, le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2012
Le indicazioni operative dell'Inps e dell'Inail
Roma, 20 febbraio 2012 - In cosa consiste il DURC? In una attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.
Questo l’inquadramento del Documento Unico di Regolarità Contributiva effettuato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale in una recente nota ( 81/12012, n.619).
Come si legge nel documento, il nuovo articolo 44 bis del Dpr 445/2000 – introdotto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 ( Legge di stabilità 2012)- stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC, lasciando immutato immutato il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico non possono essere sostituite da un’autodichiarazione.
La conseguente inammissibilità dell'autocertificazione comporta l'esclusione del DURC dall'ambito di applicazione dell'articolo 40, comma 02, del D.P.R. n. 445/2000 secondo cui "Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».".
Su questa base, l’Inps e l’Inail - con una nota congiunta (26/1/2012, n.573) hanno impartito istruzioni operative sull’applicazione delle novità in materia di DURC introdotte dalla Legge di Stabilità 2012.
Nel documento si conferma l'obbligo di acquisire d'ufficio il DURC da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti e che le fattispecie in cui è consentito all'impresa di presentare una dichiarazione in luogo del DURC sono solo quelle espressamente previste dal legislatore.
Dette dichiarazioni restano soggette a verifica ai sensi dell'articolo 71, del D.P.R. n. 445/2000, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione che le riceve.
A partire dal 13 febbraio la richiesta di DURC. potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti. per le seguenti tipologie:
- appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;
- agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.
Le imprese interessate, attraverso l'apposita funzione di consultazione disponibile sull'applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it potranno verificare la richiesta di DURC da parte della Stazione Appaltante pubblica o dell'Amministrazione procedente ed il relativo iter