Flash news Infrastrutture:
 
 

Briciole di pane

DURC, l'Inps precisa

Il messaggio INPS n. 6756 del 2 settembre 2014

Roma, 4 settembre 2014 - I Durc per verifica di autodichiarazione continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell’interessato, è stata resa, ferma restando la valutazione di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate nella misura prevista dall’art. 8, comma 3 del D.M. 24 ottobre 2007. Ove alla predetta data sia accertata la condizione di irregolarità, l’eventuale regolarizzazione correlata alla notifica di un preavviso di accertamento negativo che riguardi l’emissione di un Durc di altra tipologia non potrà essere considerata ai fini dell’attestazione della regolarità riferita alla verifica di autodichiarazione.

 

Si procede, tuttavia, in maniera diversa nel caso di  rilascio del Durc, in presenza di certificazione dei crediti.

 

L’art. 13 bis, comma 5, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 ( convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94) dispone che in presenza di una certificazione di uno o più crediti resa dalle amministrazioni statali, dagli enti pubblici nazionali, dalle Regioni, dagli enti locali e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva. Con la circolare n. 16 del 30 gennaio 2014 sono state fornite le indicazioni cui attenersi nella definizione dei Durc richiesti in applicazione della citata norma.
 

 

In applicazione di tale norma,  il DURC emesso “ai sensi del comma 5 dell’art. 13 bis del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52”, (come disposto dall’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 13 marzo 2013) può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. Pertanto, ai fini dell’attestazione della regolarità nel caso di verifica di autodichiarazione, la “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012” effettuata dal contribuente sulla “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” deve essere sempre antecedente o almeno contestuale alla data in cui l’interessato renderà la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 163/2006.

 

Sono questi i contenuti essenziali del Messaggio INPS in materia di DURC - concepito per rispondere alle numerose richieste di adeguamento della disciplina all'orientamento espresso dal TAR Veneto con la Sentenza n. 486 del 2014 -   che proponiamo in lettura.

A.S

  Il recente Messaggio dell'INPS

  Tar Veneto, Sentenza n. 486 del 2014