DURC, possibile sanare l'irregolarità
La Sentenza 8 aprile 2014, n. 4863 del TAR Veneto
Roma, 17 aprile 2014 - L'art. 31, comma 8° del DL n. 69 del 2012, entrato in vigore il 22.6.2013, prevede che in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC invitino l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
Tale previsione ha modificato (per incompatibilità) la prescrizione dell’art. 38 del DLgs n. 163/2006 laddove il requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle gare pubbliche, è stato pacificamente inteso che deve sussistere al momento della presentazione della domanda di ammissione alla procedura: dovendosi ora, invece, ritenere che il predetto requisito deve sussistere al momento di scadenza del termine quindicennale assegnato dall’Ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva.
E’ dunque prevista la possibilità che gli enti previdenziali deputati all’emanazione del DURC attivino un procedimento di regolarizzazione mediante il quale i concorrenti ad una procedura concorsuale, eventualmente privi del requisito della regolarità contributiva, possano sanare la loro posizione prima dell’emissione di un documento di irregolarità.
Questi gli argomenti, espressi nella pronuncia - che proponiamo in lettura – con i quali il TAR Veneto, ha ritenuto che Il requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle gare pubbliche, deve sussistere al momento di scadenza del termine quindicennale assegnato dall’Ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva, e non al momento della presentazione della domanda di ammissione alla procedura.