Edilizia, le nuove regole per l'accesso all'attività di costruttore edile
La Camera approva in prima lettura il disegno di legge
Roma, 11 aprile 2011 - Prosegue al Senato, dopo l’avvenuta approvazione alla Camera del Disegno di legge recante ``Norme per la disciplina dell`accesso all`attivita` imprenditoriale nel settore dell`edilizia`` (DDL 60/C e abb. alla Camera dei deputati , il cammino della nuova regolamentazione dell’accesso all’attività imprenditoriale edilizia.
La proposta è mirata a definire i princìpi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione in materia di professioni che, ai sensi dell’art. 117, terzo comma rientra nelle materie di competenza legislativa concorrente.
In proposito, la Corte costituzionale ha più volte affermato che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138/2009; nello stesso senso, nonché, ex plurimis, sentenze n. 328/2009, n. 57/2007, n. 424/2006 e n. 153/2006).
Il testo unificato mira a definire i princìpi fondamentali dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia - denominate “attività professionali in edilizia” - nell'ambito delle competenze attribuite dalla Costituzione in materia di tutela della concorrenza e di professioni, nell’ottica volta ad assicurare l'adozione di criteri di omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori per i relativi aspetti legati all'esercizio dell'attività professionale.
Il campo di applicazione della proposta di legge, comprende:
a) gli interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo
b) i lavori di completamento e di finitura.
Restano escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari e le attività di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali. Ai sensi del comma 3, l'accesso alla professione di costruttore edile è subordinato al possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7 e 9 fermo restando quanto previsto dall’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Il testo disciplina i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico e responsabile per la prevenzione e la protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che possono coincidere in un unico soggetto a ciò designato.
Sono altresì regolati in dettaglio i requisiti di onorabilità ( che devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori nel caso di società, e dal responsabile tecnico); i requisiti morali del responsabile tecnico, nonché i requisiti di idoneità professionale che il medesimo deve possedere. La qualifica di responsabile tecnico è riconosciuta di diritto anche a coloro che hanno svolto, in un periodo non antecedente agli ultimi cinque anni, funzioni di direttore tecnico nel settore dell'edilizia.
Di particolare interesse la previsione in forza della quale , con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza Stato - Regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definiti i programmi di apprendimento, i livelli di approfondimento, le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico.
I corsi di apprendimento, differenziati nella durata e nel livello di approfondimento, dovranno riguardare le seguenti materie:
a) urbanistica ed edilizia;
b) normativa tributaria;
c) normativa contrattuale di settore per i lavoratori;
d) salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro;
e) normativa ambientale;
f) normativa tecnica;
g) uso dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti
h) tutela dei consumatori;
i) contrattualistica privata; l) organizzazione e gestione di impresa.
E’ compito delle Regioni provvedere alla regolamentazione dei corsi e delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati, attribuendo priorità agli enti bilaterali del settore edile tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L’individuazione delle modalità e dei livelli di apprendimento, incluse le procedure per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi, è affidata affidate ad un decreto ministeriale, mentre alle regioni compete la regolamentazione dei corsi e delle prove d'esame.
E’ previsto, in caso di mancata adozione delle disposizioni regionali l’esercizio dei poteri sostitutivi del Presidente del consiglio di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione,
Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, é prevista l’istituzione, della sezione speciale dell'edilizia alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che esercitano una delle attività previste.
Per ottenere l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia, il soggetto deve aver dimostrato il possesso, o la disponibilità attraverso locazione finanziaria o noleggio, dell'attrezzatura necessaria all'esercizio dell'attività edile che, limitatamente alle attività di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), deve assumere un valore minimo di 15.000 euro.
Sono attribuiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i seguenti compiti:
a) verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione al registro dell'edilizia;
b) controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge;
c) coordinamento e funzionamento del sistema del registro dell'edilizia;
d) comunicazione alla Cassa edile di riferimento competente dell'avvenuta iscrizione.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con il diritto di prima iscrizione, che viene determinato per il 2010 in 500 euro, e un diritto annuale determinato in modo da garantire la copertura dei nuovi o maggiori oneri.
Ricorrono, poi, altre e diverse previsioni di grande ed attuale interesse., di cui diamo sinteticamente conto.
• Autorizzazione, per le Regioni , sentite le imprese del settore, a prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti all’articolo 11, commi 3-bis e 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
• Disciplina delle modalità di sospensione e decadenza dell'attività nonché il periodo transitorio, nel quale la prosecuzione dell’attività delle imprese già operanti nel settore è subordinata alla comunicazione del nominativo del responsabile tecnico.
• Sistema delle sanzioni amministrative, che alloca il 50 per cento delle relative entrate prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia da parte dei comuni, mentre la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento. • Onere per i Comuni di comunicazione tempestiva di tutte le violazioni accertate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio sull'applicazione della legge.