Efficace l'azione di contrasto di Anas alle infiltrazioni mafiose
Il Consiglio di Stato - (Sezione Sesta Giurisdizionale) 20 aprile 2010, pronunciandosi su ricorso del ministero dell'Interno e di ANAS - ha ritenuto che : “L'esistenza di situazioni di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 4 comma 4 d.lg. n. 490 del 1994, per la sua natura preventiva, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di elementi in base ai quali non sia logico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento dell'impresa con organizzazioni mafiose o di un condizionamento dell'impresa stessa da parte di queste. L'inibitoria antimafia costituisce, infatti, la massima anticipazione di tutela preventiva come risposta dello Stato verso il crimine organizzato, in quanto la legge ha assunto come obiettivo principale l'assoluta salvaguardia dei principi di trasparenza e libertà di agire contrattuale della pubblica amministrazione rispetto a soggetti che possano, in un modo o nell'altro, risultare serventi rispetto a realtà imprenditoriali contigue ad associazioni criminali. Corollario di tale politica legislativa è l'ampia potestà discrezionale attribuita all'organo istruttore in ordine alla ricerca ed alla valutazione degli elementi da cui poter inferire eventuali connivenze e collegamenti di tipo mafioso.”