Espropri: reintrodotto il potere discrezionale
Occupazione sine titulo e permanenza dell'interesse pubblico
Con la sentenza n. 6351 del 1° dicembre 2011 il Consiglio di Stato fornisce il proprio orientamento al riguardo.
Le premesse normative
Come è noto, la sentenza della Corte Costituzionale, nel dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 43 del TU espropri, ha riportato l’ordinamento ad uno schema in cui da un lato non può disconoscersi il diritto di proprietà del titolare, e dall’altro non può negarsi l’immanente potere di disporre l’esproprio in sanatoria, per evitare la demolizione di quanto costruito.
In questo quadro, l’articolo 42 bis (inserito dal D.L. 98/2011, convertito dalla L. 111/2011) ha reintrodotto il potere discrezionale (già disciplinato dall’art. 43) dell’Amministrazione di valutare le circostanze e comparare gli interessi in conflitto – allo scopo di :
• decidere se demolire in tutto o in parte l’opera (affrontando le relative spese) e restituire l’area al proprietario,
• disporre l’acquisizione di quanto costruitotramite formale provvedimento, con la corresponsione al privato di un indennizzo per il pregiudizio subito, patrimoniale e non patrimoniale.
L’Amministrazione ha comunque l’obbligo giuridico di far venir meno la occupazione sine titulo nei modi seguenti:
• adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, restituendo i terreni ai titolari (demolendo quanto realizzato e disponendo la riduzione in pristino)
• attivandosi perché vi sia un titolo di acquisto dell’area da parte del soggetto attualmente possessore.
Il contenuto dispositivo della pronuncia
Questi dunque i rimedi individuati dal Collegio.
Entro il termine di novanta giorni (decorrente dalla comunicazione o dalla previa notifica della sentenza), un commissario ad acta trasmette ai proprietari l’avviso di avvio del procedimento previsto dall’articolo 42 bis del testo unico degli espropri, consentendo loro, entro un termine non inferiore a sette giorni, di rappresentare il loro punto di vista.
Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini, il commissario deve, in alternativa:
- emanare il formale provvedimento di acquisizione dell’area, ai sensi dell’articolo 42 bis, disponendo l’onere a carico del soggetto che sarebbe risultato beneficiario nel caso di emanazione del decreto di esproprio;
- emettere un atto formale con il quale l’Amministrazione espropriante attesta di non ritenere sussistenti i presupposti di emanazione dell’atto di acquisizione previsto dall’articolo 42 bis, dandone contestuale notizia al Genio Civile perché proceda senza indugio –alla materiale demolizione del manufatto.