Espropriazione, i termini sono perentori
Consiglio di Stato, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4990
Roma, 14 ottobre 2014 - Non rientra nella previsione cui all’art. 13 comma 5 del DPR 327/2001 (prorogabilità dei termini di espropriazione solo “per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni”) la richiesta del soggetto attuatore di opera infrastrutturale che abbia evidenziato ritardi nel procedimento di stima degli immobili da apprendere; la perentorietà dei termini massimi per il completamento delle procedure espropriative mira proprio a prevenire il verificarsi di simili evenienze patologiche.
In seno al procedimento espropriativo, il ritardo (ingiustificato) nella definizione di sub procedimenti coinvolgenti altre amministrazioni, è variabile imputabile alla pubblica amministrazione, unitamente considerata, e non già mero fatto esterno ed indipendente idoneo a fornire giustificazione alla dilatazione dei termini.
Le motivazioni astrattamente idonee a giustificare il ritardo nella definizione del procedimento espropriativo non vanno prese in considerazione in sede giurisdizionale se indicate al giudice amministrativo per tramite del difensore della P.A. Esse, in quanto postume e riguardanti un atto discrezionale, non possono prendersi in considerazione, né possono traguardarsi quale dimostrazione processuale della sicura irrilevanza ed ininfluenza della partecipazione mancata, ex art. 21 octies legge n. 241/1990, poiché esse, a ben vedere, non costituiscono certo fatti imperiosi ed irresistibili tali da paralizzare o depotenziare ogni argomentazione impeditiva o dissuasiva.
Con questi argomenti, enucleati nella pronuncia che proponiamo in lettura, il Consiglio di Stato ha respinto una richiesta di proroga dei termini di espropriazione ex art. 13 comma 5 del DPR 327/2001, in quanto motivata non da fatti esterni ed indipendenti dal comportamento della PA ( e quindi idonei a fornire giustificazione) quanto da comportamenti riferibili all'amministraziuone procedente
Riferimenti normativi
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 giugno 2001, n. 327 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
(omissis)
Art. 13 Contenuto ed effetti dell'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità
1. Il provvedimento che dispone la pubblica utilità dell'opera può essere emanato fino a quando non sia decaduto il vincolo preordinato all'esproprio.
2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità si producono anche se non sono espressamente indicati nel provvedimento che la dispone.
3. Nel provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera può essere stabilito il termine entro il quale il decreto di esproprio va emanato.
4. Se manca l'espressa determinazione del termine di cui al comma 3, il decreto di esproprio puo essere emanato entro il termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. ((12))
5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. ((12))
6. La scadenza del termine entro il quale può essere emanato il decreto di esproprio determina l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.
7. Restano in vigore le disposizioni che consentono l'esecuzione delle previsioni dei piani territoriali o urbanistici, anche di settore o attuativi, entro termini maggiori di quelli previsti nel comma 4.
8. Qualora il vincolo preordinato all'esproprio riguardi immobili da non sottoporre a trasformazione fisica, la dichiarazione di pubblica utilità ha luogo mediante l'adozione di un provvedimento di destinazione ad uso pubblico dell'immobile vincolato, con cui sono indicate le finalità dell'intervento, i tempi previsti per eventuali lavori di manutenzione, nonche' i relativi costi previsti.
(omissis)
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ha disposto (con l'art. 166, comma 4-bis) che "La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327."
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(omissis)
Art. 21-octies (( (Annullabilità del provvedimento).))
((1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato)).
La sentenza del Consiglio di Stato n. 4990 del 6 ottobre 2014