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Briciole di pane

Espropriazione, obbligatorietà dell'avviso di avvio del procedimento

La Sentenza del Consiglio di Stato n. 9612 del 31 dicembre 2010

Roma, 28 febbraio 2011 - E’ in ogni caso richiesto l’onere di comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo nel caso di procedimenti nei quali la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza deriva direttamente dalla deliberazione di approvazione del progetto?

Il Consiglio di Stato ha risposto affermativamente con una recente pronuncia, di cui diamo conto sinteticamente.

Afferma il Collegio che la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza deriva direttamente dalla deliberazione di approvazione del progetto dell’opera ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1/78 ed è in ragione di tale sola determinazione che si imponeva per le Amministrazioni l’onere di comunicazione ex lege n. 241/90, venendo,il profilo urbanistico dell’opera, in rilievo solo successivamente .

Le garanzie partecipative di cui agli artt.9,10 e 11 della legge n. 865/71 possono considerarsi sostitutive di quelle previste dagli artt. 7 e s s della legge n. 241/90 esclusivamente quando esse si realizzano prima della dichiarazione della pubblica utilità. Nelle fattispecie di approvazione di progetti di opere pubbliche - ove si escluda la partecipazione del privato alle determinazioni relative alle scelte progettuali discrezionali e manchi la predetta comunicazione - il proprietario espropriando verrebbe formalmente reso edotto di detta approvazione soltanto al momento dello spossessamento del bene, impedendosi quindi l’apporto di opportuni elementi di valutazione da parte degli interessati.

Al riguardo, rammenta il Collegio che è l’Amministrazione pubblica a dover dimostrare che gli apporti partecipativi degli interessati non avrebbero portato a mutare il contenuto delle scelte operate, potendosi peraltro ben dire che è proprio dall’illegittimo mancato avvio del procedimento partecipativo che conseguirebbe l’asserito consolidamento del contenuto degli atti espropriativi.

Ove poi venga emanato, nelle more del giudizio, un provvedimento di acquisizione sanante , ai sensi dell’art. 43 della DPR n. 327 /2001, ritiene il Collegio che una siffatta circostanza non incida sulla fattispecie all’esame; da una tale scelta, infatti – pur richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 293/2010, con cui è stata dichiarata la illegittimità di tale norma - conseguirebbe comunque la caducazione del provvedimento a sanatoria . Gli effetti della detta sanatoria , a voler fare a meno della pronuncia della Consulta, potrebbero  interessare soltanto gli esiti del giudizio avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di acquisizione sanante, anche agli eventuali fini risarcitori.