Espropriazione, omesso perfezionamento della procedura
Un profilo di responsabilità per danno erariale
Roma,29 novembre 2011 - I profli di tutela del privato e dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio della potestà espropriativa sono oggetto di costante attenzione da parte di tutti gli operatori del settore .
Crediamo, quindi, conveniente offrire un contributo di riflessione su tale tema, dando conto a chi ci legge dei contenuti di una recente pronuncia della Corte dei Conti in tema di omeeso espletamento della procedura espropriativa e conseguenti profili di responsabilità
Il caso.
La PA delibera la costruzione di un edificio su area soggetta ad occupazione d’urgenza, nella quale vengono poi ultimati i lavori in pendenza del termine finale per il compimento della procedura espropriativa, senza che questa fosse quindi conclusa. Gli espropriati convengono in giudizio l’Amministrazione deducendo l’illegittima occupazione delle aree per scadenza del termine legale e l’irreversibile trasformazione delle stesse aree (c.d. accessione invertita) e chiedendo la condanna della stessa amministrazione al risarcimento dei danni subiti per la perdita del diritto di proprietà, con rivalutazione monetaria e interessi, nonché alla corresponsione dell’indennità di occupazione (inizialmente) legittima e (successivamente) illegittima nella misura dell’interesse legale sul valore del bene, come determinato in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione al saldo.
Il tema
sussiste, in una simile fattispecie qualche profilo di responsabilità in capo ai responsabili del procedimento? E in caso positivo, quali?
Esaminiamo la risposta fornita dalla Corte dei Conti
Sotto il profilo soggettivo
Osserva la Corte che i profili di responsabilità dei convenuti possono essere affermati qualora:
1. siano ravvisabili: il rapporto di servizio fra i convenuti e l’ente che ha subito il nocumento patrimoniale;
2. l’esistenza di un danno erariale causalmente collegabile con la condotta dei medesimi; l’elemento psicologico del dolo o della colpa grave giusta il disposto dell’art. 1 comma 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, nel testo sostituito dall’art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639.
La condotta omissiva dei soggetti titolari del procedimento assume quindi un rilievo decisivo e causalmente rilevante nell’insorgenza del danno in oggetto, sia in relazione al profilo strettamente fattuale, con riferimento all’omissione di attività o impulso finalizzati alla definizione tempestiva della procedura espropriativa, sia sotto il profilo giuridico, attese le funzioni da essi ricoperte e i conseguenti obblighi e doveri.
Ed è l’inerzia posta in essere ad integrare, effettivamente, l’ipotesi di una condotta gravemente colposa, sia in considerazione dell’apprezzamento e della valutazione della fattispecie - sostanzialmente lineare nella sua struttura e dunque di agevole apprezzamento, anche per quanto concerne le conseguenze – sia in relazione al ruolo ricoperto dagli stessi nell’ente locale, nonché, come già precisato, in considerazione dell’assenza di iniziative finalizzate alla definizione dell’esproprio. Il tutto, nonostante la facile prevedibilità – se non la certezza - delle gravi conseguenze di carattere economico che l’ente avrebbe dovuto sopportare.
Per quanto concerne la sussistenza del nocumento patrimoniale per la PA coinvolta dalla procedura- in particolare in seguito al verificarsi dell’accessione invertita del bene da espropriare, si legge nella pronuncia che, secondo giurisprudenza pacifica, trattasi di esborso a cui non corrisponde alcuna utilità per la PA interessata (Corte dei conti, Sez. Liguria n. 769/2002; Sez. Campania n. 531/2010; Sez. I App. n. 650/2010).
Sotto l’aspetto causale, il nocumento patrimoniale subito dall’ente locale risulta essere la diretta conseguenza:
• del mancato perfezionamento del procedimento espropriativo, quale strumento giuridico di acquisto del bene immobile;
• dell’esborso sensibilmente superiore al valore del bene acquisito in relazione al tempo eventualmente occorso per la definizione della correlata vicenda in sede giudiziale.
In sintesi. Nell’ipotesi in cui si dia impulso ad una procedura espropriativa, con occupazione delle are interessate ed ultimazione dei lavori in pendenza del termine per la conclusione della procedura medesima, si configurano per i titolari del procedimento due diversi profili di responsabilità, l'uno di natura risarcitoria secondo i principi della cd “”accessione invertita” a beneficio del soggetto espropriato; l'altro di responsabilità per danno erariale per il nocumento patrimoniale sofferto dalla PA, non essendo stata acquisità alcuna utilità a fronte dell’esborso eseguito.