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Espropriazione, sentenza del Consiglio di Stato sull'inerzia della Pa

I rimedi contro l'illegittima aquisizione da parte della PA

Roma, 13 ottobre 2011 - Quali i presidi dl proprietario di fronte all’inerzia della Pubblica amministrazione nella legittima acquisizione di un area?

Come è noto, a seguito della sentenza 293/2010 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la cd acquisizione sanante (articolo 43 del TU sulle espropriazioni), l’Amministrazione può acquisire legittimamente il bene facendo uso dei due strumenti tipici, ossia il contratto (tramite l’acquisizione del consenso della controparte) o il provvedimento (e quindi anche in assenza di consenso ma tramite la riedizione del procedimento espropriativo con le sue garanzie), ai quali va aggiunto il possibile ricorso al procedimento espropriativo semplificato (articolo 42 bis del TU sulle espropriazioni, come introdotto dall’articolo 34, comma 1, del D.L. 98/2011 in materia di disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in L. 15 luglio 2011 n. 111).

Più recentemente, il Consiglio di Stato, ha sostenuto, con la sentenza n. 4970 del 2 settembre 2011, che in caso di inerzia dell’Amministrazione nell’acquisire legittimamente il bene, è suo obbligo primario procedere alla restituzione della proprietà illegittimamente detenuta.

La realizzazione dell'opera pubblica sul fondo illegittimamente occupato è in sé un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell'acquisto, inidoneo a determinare il trasferimento della proprietà.

Di conseguenza, il formale atto di acquisizione dell'amministrazione può essere in grado di limitare il diritto alla restituzione, non potendo rinvenirsi atti estintivi (rinunziativi o abdicativi, che dir si voglia) della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni.

Ne discende che, tranne che l’amministrazione intenda comunque acquisire il bene seguendo i sistemi già evidenziati, è suo obbligo primario procedere alla restituzione della proprietà illegittimamente detenuta.

Va inoltre sottolineato, che se è vero che l’annullamento di un atto per difetto di motivazione comporta il solo obbligo di procedere ad una nuova determinazione, in ambito espropriativo l’annullamento degli atti impositivi del vincolo preordinato all’esproprio elimina l’intera procedura ablatoria, rendendo impossibile il recupero della fattispecie, che si conclude con una materiale apprensione dell’utilitas altrui, con il mero rinnovo motivazionale.

Pertanto, in assenza - da parte dell’Amministrazione - della concreta manifestazione di legittima acquisizione del bene, il proprietario può legittimamente domandare nel giudizio di ottemperanza sia il risarcimento, sia la restituzione del fondo che la sua riduzione in pristino.

  Cosiglio di Stato, Sent. 4970 del 2011