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Briciole di pane

Eurovignette 3, cosa c'è di nuovo

Cambiano i criteri per la tariffazione del Trasporto merci su gomma

Roma, 29 maggio 2014 - Sono entrate in vigore lo scorso 25 marzo le ultime modifiche apportate alla disciplina della tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada, di cui alla cosiddetta Direttiva Eurovignette, approvata a livello comunitario nel 2011.

 


Accenniamo, sinteticamente, ad alcune novità in materia di composizione delle tariffe e di tutela ambientale, contenute nel testo del decreto legislativo di recepimento ( D. L.vo 4 marzo 2014 n.43 “attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture”) che proponiamo in lettura.

 


L’imposizione del pedaggio, legata nelle precedenti versioni del provvedimento europeo all’uso (il cd principio “chi usa paga”) dell’infrastruttura, trova ora un titolo anche nel rapporto esistente  tra uso e danno ambientale  ( cd principio del “chi inquina paga)

 


Gli oneri per l'infrastruttura considerati ai fini della tariffazione, fondati sul principio del recupero dei costi (costi di costruzione, costi di esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di infrastruttura) possono comprendere anche la remunerazione del capitale e di un margine di profitto in base alle condizioni di mercato.

 


Le nuove tariffe (art. 1 comma 4) saranno applicate ai veicoli con peso a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate e potranno includere anche i cd costi esterni ( relativi all’inquinamento sia atmosferico che acustico dovuto al traffico ) i cui requisiti minimi, le modalità per l’applicazione, i valori massimi sono fissati negli Allegati III Bis e III ter del decreto legislativo di recepimento.

 


In particolare, gli oneri per i costi esterni correlati all’inquinamento atmosferico da traffico non si applicano ai veicoli conformi alle norme EURO piu' rigorose in materia di emissioni fino a quattro anni dopo le date di applicazione di cui alle disposizioni che hanno introdotto tali norme.

 

Sempre in tema di tutela ambientale, è previsto ( art. 3 del decreto legislativo) che l'onere per l'infrastruttura sia stabilito in funzione della categoria di emissione EURO dell'autoveicolo, in modo che nessun onere per l'infrastruttura superi di oltre il 100 per cento l'importo del medesimo onere imposto per autoveicoli equivalenti che rispettano le norme piu' rigorose in materia di emissioni. I contratti di concessione autostradale vigenti sono esonerati da tale obbligo fino al loro rinnovo.

 


Nei casi in cui  l’applicazione della norma pregiudichi gravemente la coerenza dei sistemi di pedaggio nel territorio nazionale;  non sia tecnicamente praticabile introdurre tale differenziazione nel sistema di pedaggio in questione;  induca la deviazione degli autoveicoli piu' inquinanti con ripercussioni negative sulla sicurezza stradale e sulla salute pubblica;  il pedaggio comprenda un onere per i costi esterni,  è  prevista la possibilità di derogare  all'obbligo accennato.

 

Ulteriori possibili differenziazioni dell'onere (comma 4 del medesimo articolo) saranno possibili ove finalizzate a ridurre la congestione, ad ottimizzare l'utilizzo o migliorare la sicurezza stradale dell’infrastruttura considerata.

 

 

Infine, il nuovo testo ( comma 11) prevede espressamente, nell’intento di assicurare la fluidità del traffico attraverso le frontiere interne dell’Unione, che la posa in opera di sistemi di esazione elettronica debba assicurare la piena interoperabilità sul territorio comunitario, conformemente ai requisiti dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/52/CE e delle relative disposizioni di attuazione.
 

Aldo Scaramuccia

  Il Decreto legislativo di recepimento dela Direttiva "Eurovignette"