Eurovignette, la nuova direttiva comunitaria
La nuova Direttiva 2001/76/UE
Roma, 17 otoobre 2011 - La Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale GU/L269 del 14 Ottobre 2011" della - Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di talune infrastrutture, segna un passo avanti verso un più equilibrato approccio che tenga conto dell’importanza del settore del trasporto pesante di merci su strada per l’economia dell’UE e dell’esigenza di affrontare il relativo impatto ambientale negativo
Le Strade dell’Informazione aveva già dato conto ai lettori dell’attenzione prestata in sede europea alla materia ( Le strade dell’informazione – 14 marzo 2011:“Eurovignette: la posizione del Consiglio Europeo”).
nell'intento di offrire a chi legge un quadro di riferimento tendenzialmente esaustivo dell'importanza connessa ai temi dell’impatto ambientale da traffico veicolare, ricordiamo che già la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, prevedeva una base per lo sviluppo e il completamento del pacchetto di misure dell’Unione relative al rumore emesso dai veicoli stradali e dalle relative infrastrutture. Nel testo, infatti, si incaricavano le autorità competenti di elaborare mappe acustiche strategiche per gli assi stradali principali, nonché piani d’azione per il contenimento del rumore laddove i livelli di esposizione possano avere effetti nocivi per la salute umana.
Oggi è innegabile che, per l’adeguato funzionamento del mercato interno è necessario un quadro dell’Unione che garantisca che gli oneri stradali, fissati sulla base del costo locale dell’inquinamento atmosferico e acustico dovuto al traffico e sulla base della congestione, siano trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tale quadro dovrebbe comprendere principi di tariffazione, metodi di calcolo, livelli massimi e valori unitari dei costi esterni comuni e basati su metodi scientifici riconosciuti, nonché procedure di notifica e rendicontazione alla Commissione in materia di sistemi di pedaggio.
Di qui la necessità, avvertita in sede comunitaria, di rivedere migliorare e precisare il quadro della disciplina di specie. La nuova normativa, - rimandiamo il lettore alla consultazione del testo, per una acquisizione più puntuale dei contenuti - in armonia la Posizione espressa del Consiglio europeo n. 6 del 2011 adatta il quadro di tariffazione del trasporto stradale in modo da consentire agli Stati membri di calcolare e differenziare i prezzi dei pedaggi in funzione dei costi esterni causati dal trasporto stradale di merci in termini di inquinamento atmosferico di inquinamento acustico e di congestione, proseguendo l’attuazione del principio “chi inquina paga”.