Eurovignette, la Posizione del Consiglio Europeo
"Chi inquina paga": l'Europa verso una migliore applicazione del principio
Roma, 14 marzo 2011 - La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’11.3.2011 della Posizione del Consiglio n. 6 del 2011 in vista dell’adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifichi la attuale disciplina in materia tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di talune infrastrutture (direttiva 199/62/CE (già modificata dalla direttiva 2006/38 ce) offre alcuni spunti utili sullo sforzo di armonizzazione della materia in atto in sede europea.
La direttiva del 1999 relativa alla tassazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, ancora in vigore nel 2004, stabilisce due punti importanti:
• la tassazione può essere riscossa soltanto per le autostrade o strade simili a più corsie, così come per l’attraversamento di ponti, gallerie e valichi;
• i pedaggi in base alla distanza percorsa e i diritti di utenza temporanei non sono cumulabili (tranne nel caso di pedaggio per l’utilizzo di ponti,gallerie e valichi montani).
La proposta adottata il 14 febbraio 2011 è intesa ad adattare il quadro di tariffazione del trasporto stradale in modo da consentire agli Stati membri di calcolare e differenziare i prezzi dei pedaggi in funzione dei costi esterni causati dal trasporto stradale di merci in termini di inquinamento atmosferico di inquinamento acustico e di congestione, proseguendo l’attuazione del principio “chi inquina paga”.
Il Consiglio mira, così, a un approccio equilibrato che tenga conto dell’importanza del settore del trasporto pesante di merci su strada per l’economia dell’UE e dell’esigenza di affrontare il suo impatto ambientale negativo.
La proposta reca una disposizione sul mantenimento della norma già adottata nel 2006 che permette agli Stati membri di mantenere o introdurre, fino al 31 dicembre 2011, pedaggi e/o diritti d’utenza applicabili solo agli autoveicoli di peso pari o superiore a 12 tonnellate. Dopo tale data gli oneri si applicherebbero a tutti i veicoli pesanti a meno che uno Stato membro ritenga che la loro riscossione per i veicoli di peso inferiore a 12 tonnellate pregiudichi la fluidità del traffico, l’ambiente, i livelli acustici, la congestione o la salute o comporti costi amministrativi superiori al 30 % degli introiti supplementari che l’estensione a questi veicoli genererebbe.
Secondo il Consiglio questa disposizione dovrebbe offrire agli Stati membri un più ampio margine di manovra. Il riferimento al periodo transitorio è stato soppresso per rendere più chiaro il testo. Inoltre, l’elenco dei motivi che consentono agli Stati membri di non riscuotere oneri per i veicoli di peso inferiore a 12 tonnellate ha assunto il carattere di un elenco aperto grazie all’inserimento delle parole «tra l’altro». Gli Stati membri possono decidere l’esenzione dei veicoli di peso compreso tra 3,5 e 12 tonnellate per motivi diversi da ambiente, congestione e costi amministrativi.