Eurovignette, novità da Bruxelles
Il Consiglio Europeo adotta la nuova versione
Roma, 13 settembre 2011 - Il Consiglio Europeo ha approvato ieri le modifiche del Parlamento europeo ad una proposta di direttiva sui costi d’uso della strada per I trasporti merci pesanti.
Tentiamo una sintesi dei punti salienti del nuovo testo, rimandando i lettori alla lettura dei testi ufficiali, per una maggiore e più completa acquisizione delle novità introdotte.
Le modifiche votate dal Parlamento il 7 giugno 2011 rispecchiano il compromesso raggiunto nelle trattative tra le due istituzioni in seconda lettura. L’approvazione da parte del Consiglio sta a significare che la Direttiva “Eurovignette” è ora stata ufficialmente adottata (PE-CONS 24/11 + statements in 13134/11 ADD 1).
Gli Stati membri avranno due anni di tempo, a partire dalla pubblicazione della nuova Direttiva nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, per recepirla nelle legislazioni nazionali.
Il nuovo contesto europeo, che costituisce una rivisitazione della Direttiva Eurovignette del 1999, mira a ridurre l’inquinamento e a rendere più più gestibili i flussi di traffico imponendo la riscossione di pedaggi correlati all’inquinamento dell’aria e al danno da rumore causati dal traffico, nonché ad evitare la congestione nella circolazione.
A questo scopo, gli stati membri possono imporre un valore aggiunto al costo già fatto gravare sui camion, implementando il già esistente pedaggio finalizzato a recuperare il costo di costruzione messa in opera, manutenzione e sviluppo dell’infrastruttura stradale.
Gli stati membri possono, inoltre, modulare il costo in funzione della congestione di traffico, con un intervallo variabile del 175 % nei periodi di maggior afflusso , pur se limitato a cinque ore giornaliere.
Mentre sotto la direttiva vigente, l’applicazione dei pedaggi è stata limitata alla rete stradale trans-europea , essa può oggi può essere estesa a tutte le strade carrozzabili.
I veicoli in regola con gli standards più stringenti sulle emissioni saranno esentati dal costo per l’inquinamento dell’aria per i quattro anni successivi alla prima applicazione ; ciò significa che i veicoli di classe Euro VI saranno esentati sino al 31 dicembre 2017.
In aggiunta a ciò i veicoli Euro V saranno esentati sino alla data di applicazione dello standard Euro VI (al 31 dicembre 2013). I veicoli meno inquinanti di quelli ricompresi nello standard Euro Vi , veicoli pesanti ibridi e a trazione elettrica, saranno esentati dal pagamento.
Ove ritenuto necessario, gli stati membri possono esentare i vecoli sotto le 12 tonnellate -nel caso in cui l’applicazione dei pedaggi crei significativi effetti negativi o costi amministrativi eccessivi – dando tuttavia, notizia alla Commissione sui motivi di una tale decisione.
Mentre un aumento di prezzi può essere aggiunto al costo dell’infrastrutture nelle regioni di montagna in certe condizioni, il relativo ammontare sarà deducibile dai costi cd “esterni”. Questa deduzione , tuttavia, non si applicherà ai veicoli più inquinanti cioè quelli appartenenti alle classi di emissione 0,I,II e dal 2015 in poi la classe III.
Gli Stati membri dovrebbero, ma non sono obbligati, destinare redditi generati dai costi correlati all’infrastruttura a progetti nel settore Trasporti, in particolare a sostegno della rete trans- europea di trasporto.
Vi è tuttavia un obbligo di destinazione di redditi generati dai mark up nelle regioni di montagna o dalla simultanea applicazione dei mark up e dei costi d’so ai veicoli più inquinanti.