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Briciole di pane

Fasce di rispetto autostradale, sentenza del Tar Lombardia

Assoluto nella fascia di 60 metri, il vincolo di inedificabilità - La Sent. 450 del 2011, TAR Lombardia

Roma,6 maggio 2011 - È possibile ottenere una autorizzazione in deroga finalizzata a costruire nella fascia di rispetto autostradale una strada e un parcheggio, in violazione dell’art. 26 del Dpr 495/92, sull’assunto che tali opere, non creando volumi né sopraelevazione del terreno piano, non potrebbero essere vietate?

La recente pronuncia del TAR Lombardia – nel riassumere l’orientamento consolidato della giurisprudenza civile e amministrativa sul punto – ha fornito una articolata risposta in senso negativo.

Sostiene il Collegio che il predetto divieto di costruire ad una certa distanza dalla sede autostradale avrebbe un duplice contenuto:

1. prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibili di costituire, per la loro prossimità alla sede autostradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico ed alla sua incolumità delle persone;

2. assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario, per 'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri,per il deposito di materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza vincoli limitativi connessi con la presenza di costruzioni, sicché le distanze previste dalla normativa vanno rispettate anche con riferimento ad opere che non superino il livello della sede stradale).

Un orientamento condiviso anche dalla Giurisprudenza civile che ha affermato che “in tema di distacchi delle costruzioni dalla sede autostradale, il divieto di costruire a una certa distanza, imposto dall'art. 9 l. n. 729/1961 e dal d.m. Lavori Pubblici 1 aprile 1968, non può essere inteso restrittivamente, e cioè come previsto al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali emergenti dal suolo e suscettibilità di costituire, per la prossimità alla sede stradale, pregiudizio alla sicurezza del traffico e alla incolumità delle persone, in quanto è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal concessionario per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limitazioni connesse alla presenza di costruzioni”.

Il divieto di edificazione è dunque assoluto e la sua violazione impedisce il conseguimento di una concessione edilizia a seguito di domanda di condono edilizio” (Tar Toscana, sez. II, sentenza 25 giugno 2007, n. 934; ma v. nello stesso senso anche Tar Liguria, I, 5. 7. 2010, n. 5565)

La perentorietà del divieto come ricordato dalla giurisprudenza amministrativa (“nell’ambito della fascia di rispetto autostradale di 60 metri, prevista dal D.M. 1 aprile 1968 n. 1404, il vincolo di inedificabilità - correlato alla esigenza di assicurare un’area libera utilizzabile dal concessionario dell’autostrada - all’occorrenza - per installarvi cantieri, depositare materiali, per necessità varie e, comunque, per ogni necessità di gestione relativa ad interventi in loco sulla rete autostradale. 2 - è assoluto - Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2002 n. 4927), essendo a tal fine irrilevanti le caratteristiche concrete delle opere abusive realizzate nell’ambito della fascia medesima.

Questi, dunque, i punti di rilievo nella pronuncia TAR:

• Legalmente inedificabili le aree site in fascia di rispetto stradale o autostradale, indipendentemente dalle caratteristiche dell'opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale” (vedi anche Cass. civ., II, 3. 11. 2010, n. 22422).

• In caso di violazione del divieto non può sostenersi la sola “presuntività” del rischio perchè il semplice avvicinamento alla recinzione dell’autostrada crea, secondo regole di esperienza, una condizione di pericolosità (o comunque di maggiore pericolosità rispetto all’esistente), posto che rende più probabile l’ingresso sulla carreggiata stradale di corpi estranei provenienti dall’esterno o, in caso di incidente che non sia contenuto dalla barriera stradale, il contatto tra autovetture che circolano in autostrada e vetture che circolano sulla strada costruita in violazione della distanza di sicurezza.

  TAR Lombardia Sent. 450 del 2011