Finanziamenti pubblici, la Corte di Cassazione sulla responsabilità per danno erariale
Il recente orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
Roma,3 giugno 2011 - Quali sono i confini del riparto di giurisdizione in tema di danno erariale conseguente ad illegittima percezione od utilizzazione di contributi o finanziamenti pubblici?
Diamo conto di seguito dell’orientamento recentemente espresso dalla Corte di Cassazione con due distinti provvedimenti.
1. nell’ipotesi di contributi o i finanziamenti pubblici i istituiti ed erogati per ragioni di solidarietà sociale, non sussisterebbe un collegamento funzionale del privato beneficiario con la P.A. in vista della realizzazione di un programma finalizzato al perseguimento di un pubblico interesse del quale il privato possa ritenersi compartecipe.- la competenza della Corte dei Conti resterebbe, conseguentemente, esclusa. (Corte di Cassazione, sentenza n. 9846 del 05/05/2011).
2. In tutte le ipotesi in cui sia configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo pubblico ed i soggetti privati, i quali, distraggano la somma erogata verso scopi diversi da quello preventivato, o la percepiscano fraudolentemente.
Proprio la figura del rapporto di servizio concreta l'assimilazione tra il soggetto privato percettore di fondi pubblici e il dipendente della PA.
Al riguardo, concorrendo il soggetto destinatario del contributo alla realizzazione del programma della P.A - si legge nella pronuncia - tra quest’ultima ed il beneficiario si instaura un rapporto di servizio per cui il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della P.A.
Il dato fondante della responsabilità è, dunque la distrazione dei fondi pubblici, della quale rispondono quindi sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato (nella specie, la società beneficiaria) sia i soggetti – pubblici op privati - che li abbiano distratti dallo scopo originario. (ordinanza n. 10062 del 9/05/2011)