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Briciole di pane

Fiscalità d'impresa

Le novità delle ultime "Manovre"

Roma, 18 ottobre 2011 - “La capacità di un paese di attrarre investimenti è fortemente condizionata, tra l’altro, dalla stabilità degli orientamenti fondamentali di politica fiscale e dalla certezza del diritto. Nell’area della tassazione delle imprese, oltre al livello delle aliquote e alla portata delle eventuali agevolazioni, sono importanti la stabilità delle regole nel tempo e la certezza delle norme, anche nelle posizioni interpretative assunte dall’Amministrazione finanziaria”.

Ci è parso opportuno, scomodare le autorevoli osservazioni avanzate dai Rappresentanti della Banca d’Italia - nel corso di un intervento avanti la Commissione Finanze del Senato – allo scopo di introdurre qualche considerazione d’attualità sulla fiscalità d’impresa, alla luce delle nuove norme contenute nei più recenti provvedimenti in materia.( Legge 14 settembre 2011, n.148 di conversione del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138; Legge 15 luglio 2011, n. 111 – cd. “Manovra correttiva 2011”di conversione del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98; Legge 12 luglio 2011, n.106 – cd. “Decreto Sviluppo” di conversione del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70).

Sottoponiamo quindi, alla pazienza del lettore, una scelta delle tematiche che appaiono di più diretto interesse per gli operatori del settore infrastrutture.

Un impulso all’occupazione: Il Credito d’imposta per incrementi occupazionali nel Mezzogiorno (Art.2 del D.L. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011 )

La disposizione - che si inserisce nell'ambito delle azioni adottate dal governo per attuare gli obiettivi della Strategia Europea 2020, con particolare riguardo all'aumento del tasso di occupazione - introduce un credito d’imposta ai datori di lavoro nella misura del 50% dei “costi salariali” sostenuti nei 12 mesi successivi all’assunzione per ciascun lavoratore assunto con le caratteristiche di “lavoratore svantaggiato” , nei 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del D.L. 70/2011.

Nel caso in cui il datore di lavoro decada dal diritto al credito operi per effetto della riduzione del numeri di occupati rispetto alla “base occupazionale di riferimento” misurata sulla media degli occupati nel periodo luglio 2010 - luglio 2011., l’agevolazione già utilizzata non deve essere restituita.

Il rilancio dell’economia nel Mezzogiorno: Rifinanziamento credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno (art.2-bis del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2011)

La disposizione prevede il rifinanziamento del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate. Si tratta di un credito d'imposta riconosciuto per l'acquisizione di beni strumentali nuovi, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF), fruibile nell’ammontare entro i limiti di finanziamento previsti nel decreto ministeriale che fisserà i limiti di di finanziamento, la durata dell’agevolazione, le disposizioni attuative.

Destinatari dell’agevolazione, commisurata all’ammontare delle spese sostenute, assunte in una percentuale variabile a seconda della dimensione e della localizzazione dell’azienda sono tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Gli investimenti dovranno essere realizzati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Particolare rigore è imposto dalla norma quanto ai tempi di utilizzo del beneficio. E’ previsto che il credito d'imposta venga revocato nel caso

  • in cui i beni oggetto dell'agevolazione non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione,
  • siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
  • siano destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione.

La “rivoluzione” del regime IVA: Aumento dell’aliquota ordinaria IVA dal 20% al 21 (L’art.2, comma 2-bis, del D.L. 138/2011)

L’art.2, comma 2-bis, del D.L. 138/2011, inserito in sede di conversione in legge, stabilisce l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria dell’IVA, che dal 20% passa al 21%. L’aumento incide anche sul settore delle costruzioni, per quanto riguarda l’acquisto delle materie prime e dei semilavorati. La nuova aliquota è applicabile per le operazioni effettuate dal 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge 148/2011 (art.2, comma 2-ter), individuabili con il criterio di“effettuazione delle operazioni” ai fini IVA, stabilito dall’art.6 del D.P.R. 633/1972.

In particolare, per il settore delle costruzioni, l’applicazione della nuova aliquota IVA ordinaria al 21% si riferisce - ai rogiti stipulati o, se precedenti, alle fatture emesse a decorrere dal 17 settembre u.s., per le cessioni di immobili; - al pagamento del corrispettivo, o, se precedenti, alle fatture emesse a decorrere dal 17 settembre u.s., per le prestazioni di servizi (ad esempio,appalto, subappalto e locazione di immobili alla consegna o spedizione del bene o, se precedenti, alle fatture emesse a decorrere dal 17 settembre u.s., per i contratti di fornitura con posa in opera di beni, per i quali non siano applicabili le aliquote IVA ridotte (ad esempio, materie prime e semilavorati). Si noti che l’art.2, comma 2-quater, del D.L. 138/2011 interviene disponendo che il tributo diviene esigibile all’atto del pagamento del corrispettivo (cd. “IVA ad esigibilità differita”), con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici territoriali e degli istituti tassativamente individuati nell’art.6, comma 5, del D.P.R. 633/1972.

Per queste operazioni viene prevista la non operatività della maggiorazione dell’aliquota, qualora, al 16 settembre 2011, sia stata già emessa e registrata fattura, ma non sia ancora stato pagato il corrispettivo. La nuova fiscalità per le imprese Nell’insieme delle novità introdotte dal Dl 98/2011 come modificato dalla legge di conversione,assumono particolare rilevanza le novità sul nuovo regime fiscale degli accantonamenti, degli ammortamenti, e delle aliquote IRAP a decorrere dal periodo d’imposta 2011.

Ammortamento dei beni d’impresa: Revisione criteri ammortamento dei beni d’impresa (art.23, comma 47 decreto legge 6 luglio 2011, n.98)

La norma dispone la revisione della disciplina fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali d’impresa a decorrere dal periodo d’imposta 2013 sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino:

• attività ammortizzabili individualmente, in funzione alla vita utile e a quote costanti,

• attività ammortizzabili cumulativamente, con aliquota unica di ammortamento.

La revisione sarà disposta con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400).

Per le concessioni relative alla costruzione e gestione di opere pubbliche viene mantenuta la possibilità, prevista dall’art.104, comma 4, del TUIR, di dedurre quote d’ammortamento differenziate, da calcolare sull’investimento complessivo e determinate, caso per caso, con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in funzione del piano economico-finanziario della concessione

Nuovo regime fiscale degli accantonamenti per le Concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori - riduzione della quota deducibile

L’art.23, commi 10-11, del D.L. 98/2011, riduce dal 5% all’1%. l’ammontare deducibile degli accantonamenti effettuati, ai sensi dell’art.107, co.2, del TUIR – D.P.R. gratuitamente devolvibili e delle altre spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che non risultino imputate ad incremento del costo dei beni stessi.

Tale limitazione opera a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 98/2011 (periodo d’imposta 2011); Nuovo regime IRAP – aumento dell’aliquota per le concessionarie l’art.23, co. 5, lett.a, del D.L. 98/2011, stabilisce l’aumento dal 3,9% al 4,2% dell’aliquota IRAP, con efficacia a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 98/2011 (periodo d’imposta 2011).