Flash news Infrastrutture:
 
 

Briciole di pane

Flash dalla Vigilanza, Validità dell'attestazione Soa

Il Parere16 maggio 2012, n.75

Roma,21 giugno 2012 - Il caso. Un’impresa partecipa a gara pubblica nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del triennio di validità dell’attestazione Soa e la data di effettuazione della successiva verifica con esito positivo,che tuttavia interviene in ritardo rispetto al termine stabilito

E’ legittimo, in tale circostanze , l’eventuale provvedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria disposto nei confronti della ditta, in quanto la medesima non sarebbe stata più in possesso di una valida attestazione SOA, anche nel caso che la capacità tecnica e il complesso dei requisiti risultassero tuttavia immutati, all’esito della nuova verifica?

Domande alle quali Il recente Parere del Consiglio dell’Autorità della Vigilanza ( di cui diamo conto per estratto) fornisce una autorevole risposta, tracciando le linee del comportamento al quale devono conformarsi le stazioni appaltanti in tali circostanze.

I punti qualificanti degli argomenti espressi dall’Autorità sono due:

a) Il possesso dell’attestazione dei requisiti senza soluzione di continuità;

b) La data di richiesta della verifica triennale

Il possesso dell’attestazione Soa

L'art. 15 bis del D.P.R. n. 34/2000, vigente fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di attuazione del Codice dei contratti, prescriveva che "almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione; la SOA nei trenta giorni successivi compie l'istruttoria (comma 1); dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l'impresa e l'Autorità, inviando copia del nuovo attestato revisionato o comunicando l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde validità dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa

Tale conclusione risulta confermata dal testo del nuovo regolamento di attuazione al Codice dei Contratti, considerando che la disposizione sopra richiamata (salvo i diversi termini ivi previsti) è stata sostanzialmente trasfusa nell'art. 77 D.P.R. n. 207/2010 in virtù del quale "In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo (comma 1); ".... L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l'efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica

Ai fini della corretta applicazione della suddetta disposizione, l'Autorità con Determinazione n. 6 del 21.4.2004 ha chiarito, in ordine alla necessità per le imprese di sottoporsi alla verifica triennale almeno sessanta giorni prima della data di scadenza del triennio di validità dell'attestazione, che tale termine non ha carattere perentorio e, pertanto, "l'impresa può sottoporsi a verifica anche dopo le suddette date ma, in tal caso, qualora la verifica sia effettuata dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, l'impresa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio alla data di effettuazione della verifica con esito positivo" (cfr TAR Bari, Sez I, sentenza n. 1334 del 14 aprile 2010, TAR Campania, Salerno, sez. I, sentenza n.111 del 6 febbraio 2007, Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 203 del 5 aprile 2003, Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 6760 del 30 ottobre 2003

La sussistenza del requisito dell'attestazione SOA deve, dunque, esistere al momento della presentazione delle offerte e deve permanere per tutta la durata del procedimento di gara e, nel caso in cui l'impresa risulti aggiudicataria, questa deve possedere il suddetto requisito per tutta la durata del contratto, senza soluzioni di continuità (tra tante, delibera dell'Autorità n.61 del 7 giugno 2011). Tale requisito risponde ad esigenze di certezza e funzionalità del regime di qualificazione obbligatoria. L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte della Impresa

La data della richiesta

Nell’ipotesi in cui non sia possibile rintracciare alcun elemento in ordine alla presentazione della richiesta di verifica a validità triennale, l’Autorità (in virtù di quanto chiarito nella Determina n. 6/2004) individua due possibilità.

La prima. Se l'impresa si fosse sottoposta a verifica dopo il termine di cui all'art. 77, comma 1, primo periodo (90 giorni), la stessa non avrebbe potuto partecipare alla gara nel periodo compreso tra la data di scadenza del triennio e la data di effettuazione della verifica con esito positivo, in quanto quest'ultima sarebbe successiva alla data di scadenza di validità triennale dell'attestazione in esame.

La seconda. Se l'impresa si fosse sottoposta a verifica nel termine di cui all'art. 77, comma 1, primo periodo (90 giorni), gli effetti di quest'ultima sarebbero, invece, decorsi dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio dell'Attestazione e l'impresa sarebbe rimasta in possesso dei requisiti di qualificazione e, quindi, di un valido attestato SOA per tutta la durata della procedura, senza soluzione di continuità (cfr pareri n 99 del 8.10.2009 e n.48 del 10.03.2011).

Le indicazioni per le stazioni appaltanti

Da quanto argomentato dall'Autorità, scaturiscono almeno due conseguenze:

a) E' legittimo l'esercizio della potestà di revoca in autotutela della stazione appaltante nell'ipotesio in cui il soggetto non sia in possesso dell'attestazione Soa (in corso di verifica durate la procedura di gara) il cui rinnovo intervenga, tuttavia, anche poco oltre il lmite temporale fissato dalla norma, pur a fronte dell'immutato possesso materiale dei requisiti di partecipazione richiesti.

b) In tale evenienza,  la stazione appaltante è  gravata  anche dall’obbligo di verificare la data in cui l'impresa si è sottoposta alla verifica circa il mantenimento dei requisiti presso la SOA; non potendo il concorrente,  in caso contrario, partecipare alla gara ed usufruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria

Aldo Scaramuccia