Flash sulla Sicurezza del Lavoro
Cassazione Penale, Sent. 11425 del 2012
Roma, 17 aprile 2012 – Il caso. Un imprenditore autorizza l’uso di un ponte su ruote, peraltro privo di attrezzature antiribaltamento e di idonei ancoraggi alla parete cui si doveva appoggiare, delegando gli adempimenti in tema di sicurezza del lavoro al proprio socio. Ne segue un grave infortunio per l’operatore che utilizza l'impalcatura.
La questione principale. Può il datore di lavoro delegare l’attività di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore , e quindi andare esente dalle responsabilità civili e penali per l’eventuale evento lesivo?
La Corte di Cassazione (anche con il conforto della propria consolidata giurisprudenza Cass., Sez.4, Sent. n.4123 del 10.12.2008, Rv.242480) ha denegato tale possibilità, ricordando che, senza pregiudizio delle dimensioni dell’impresa in cui accada il fatto lesivo, ove ricorrano nello strumento utilizzato difetti strutturali e di manutenzione che abbiano avuto evidente efficienza causale nella effettuazione dell'evento delittuoso;ove non vi sia stata adeguata formazione del personale preposto all’uso, il datore di lavoro, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non può delegare, neanche nell'ambito di imprese di grandi dimensioni l'attività di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.