"Fresato d'asfalto", sottoprodotto o rifiuto speciale?
Consiglio di Stato, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4978
Roma, 9 ottobre ’14 - In sede di valutazione delle offerte, il riutilizzo del materiale derivante dalla demolizione del manto stradale nella produzione del conglomerato bituminoso (cd “fresato d’asfalto”) può giustificare il minor onere di spesa - e superare positivamente la verifica dell’anomalia - solo nel caso che possa rientrare nella fattispecie di cui all'art. 184 bis Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) quale sottoprodotto.
Queste le specifiche condizioni tecniche, in presenza delle quali il "fresato d'asfalto" non può essere classificato come rifiuto speciale:
• Deve trattarsi di un prodotto di cui il detentore non deve disfarsi e con le caratteristiche che ne permettono il reimpiego, come previsto dall’art.184 bis del Codice dell’Ambiente (d.lgs. n. 152/2006);
• il nuovo utilizzo del fresato in questione deve essere integrale;
• il nuovo utilizzo deve avvenire nel corso di un processo di produzione o di utilizzazione senza alcun trattamento diverso dalla normale pratica industriale.
Sono queste le conclusioni della recentissima pronuncia del Consiglio di Stato, che proponiamo in lettura.
La pronuncia, nel confermare il proprio consolidato orientamento in materia (vedi anche Cons. Stato Sez. IV 21 maggio 2013 n.4151), fornisce alle stazioni appaltanti i criteri utilizzabili nella verifica dell’anomalia di un offerta al ribasso giustificata con la possibilità del reimpiego del predetto materiale.
Riferimenti normativi
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. (GU n.88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 96 )
(omissis)
Art. 184 bis (Sottoprodotto)
“E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art.183 comma 1 lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana”.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
((2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attivita' o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto dicui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del presente decreto.))
(omissis)