Gara, i criteri di esclusione delle imprese collegate
La sentenza del Consiglio di Stato n. 6469 del 2010
Roma, 13 dicembre 2010 - Il collegamento tra imprese, in sé non illegittimo, può costituire causa di esclusione dalla gara quando sia in grado di alterare segretezza, serietà e indipendenza delle offerte, che costituiscono la garanzia del perseguimento dell’interesse pubblico.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto, in materia, che sia consentito alla stazione appaltante prevedere e comminare l’esclusione delle offerte quando specifici elementi oggettivi e concordanti inducano a ritenere la sussistenza di situazioni, non riconducibili alle forme di collegamento societario di cui all’art. 2359 cod. civ., capaci di alterare la segretezza, la serietà e l’indipendenza delle offerte, purchè l’individuazione non oltrepassi il limite della ragionevolezza e della logicità rispetto alla tutela avuta di mira e consistente nella autentica concorrenza tra le offerte.