Gara. La commissione giudicatrice è "organo perfetto"
L'orientamento del TAR Lombardia
Ad avviso del Tribunale, l’irregolare composizione della commissione giudicatrice di una gara pubblica costituisce violazione di un principio consolidato, secondo il quale la commissione giudicatrice di una gara di appalto costituisce un collegio perfetto che deve operare con il plenum, e non con la semplice maggioranza dei suoi componenti, almeno in ordine alle attività implicanti valutazioni di carattere tecnico-discrezionale.
L’illegittima costituzione di una commissione giudicatrice vizia la scelta finale e travolge l’intera procedura di gara, legittimando l’impugnazione da parte di chi non ha ottenuto il provvedimento favorevole, poiché una deroga a tale principio è consentita soltanto per le attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate.