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Briciole di pane

Gare al massimo ribasso, i limiti della valutazione della Commissione di gara

La Sentenza del Consiglio di Stato, 21 settembre 2012, n. 21

Roma, 3 ottobre 2012 – Il caso concreto : una gara avente ad oggetto servizi semplici, basati su operazioni ripetitive e standardizzate, indetta con il criterio dell’aggiudicazione al massimo ribasso dall'articolo 82 del Codice dei contratti pubblici, in base a un progetto molto dettagliato, tradotto in obblighi precisi per l'appaltatore, evidenziati nel capitolato prestazionale.

La domanda: E’ legittima L'esclusione da una gara gestita con il massimo ribasso di un'offerta, la cui documentazione tecnica, a parere dell’organismo di gara sia inadeguata?

Il Consiglio di Stato ha risposto negativamente in una recente pronuncia, di cui diamo conto in via estremamente sintetica, rimandando i Lettori alla consultazione del dispositivo per una più puntual acquisizione dei contenuti.

Gli argomenti del Consiglio di Stato

Ecco, dunque , gli elementi essenziali che consentono la gestione corretta della gara da aggiudicare in base al solo dato economico.

- In uno schema di gara al massimo ribasso , il bando non può prevedere né la presentazione di documentazione tecnica (in busta separata da quella dell'offerta economica) né una valutazione della medesima in sede di gara.

- La valutazione dei profili tecnico-qualitativi, infatti,  è propria del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall'articolo 83 del Dlgs 163/2006, scelta adottata nel caso in cui l'ente appaltante voglia  ottenere  non solo un ribasso economico, ma anche soluzioni tecniche ottimali, a fronte, tuttavia, di indicazioni progettuali di espletamento del servizio non sufficientemente dettagliate nel bando. E, dobbiamo sottolineare, il banda di gara al massimo ribasso ha caratteristiche polarmente opposte.

-  In una gara indetta con il criterio del prezzo più basso, la stazione appaltante non può sottoporre a valutazione l'eventuale documentazione tecnica richiesta per comprovare la qualità del servizio o dei materiali adoperati ed  Il bando non può prevedere l'analisi di alcun documento che non sia la sola offerta economica.

Ed ecco le conclusioni.

Nell’ipotesi di gara al massimo ribasso , la commissione di gara non può valutare l’inidoneità della documentazione tecnica e deliberare di conseguenza l’esclusione del concorrente dalla gara.

Il perimetro dei criteri di aggiudicazione resta così delimitato alla  sola valutazione dell’offerta economica.

Aldo Scaramuccia

  La sentenza del Consiglio di Stato