Flash news Infrastrutture:
 
 

Briciole di pane

Gare, ammesso il subentro in gara del cessionario

Consiglio di Stato, Sentenza 14 gennaio 2015, n. 55

Roma, 15 gennaio 2015 - La cessione dell’azienda o di un suo ramo comporta il subentro dell’impresa cessionaria alla cedente (nella fase della procedura di riferimento) e condiziona tale effetto alla sola verifica (vincolata e vincolante) del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo alla cessionaria.

 

Incombe sulla stazione appaltante l’obbligo di verificare, ai fini di una corretta amministrazione della procedura, il possesso, da parte dell’impresa cessionaria, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, avendo riguardo al momento in cui si è prodotta la modificazione soggettiva e senza che rilevi, a tali fini, il tempo in cui la stessa è stata effettivamente comunicata (Vedi anche:Cons. St., sez. III, 5 aprile 2013, n.1894).

 

 

Ecco l'interpretazione dell’art.51 del Codice dei Contratti pubblici oggetto delle pronuncia del Consiglio di Stato che proproniamo in lettura, in tema di modificazione soggettiva dei soggetti concorrenti all'aggiudicazione di appalti pubblici

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

(omissis)

 

Art. 51. Vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario.

 

1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice.
 

(Omissis)

AS

  LA Sentenza del consiglio di Stato