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Briciole di pane

Gare, ATI: requisiti di partecipazione

L'obbligo di indicazione delle quote dipartecipazione ed esecuzione dei lavori

Roma, 25 maggio 2011 - Cosa accade nel caso in cui i partecipenati ad una ATI  violino, in sede di offerta, l’obbligo di provvedere alla specificazione delle quote del servizio che sarebbero state eseguite dai singoli operatori economici raggruppati?

Il Consiglio di Stato ha recentemente risposto all’interrogativo, asserendo che la mancata precisazione delle quote di ripartizione del servizio comune implica violazione dell’obbligo ricavabile dai commi 4 e 13 dell’art. 37 del codice dei contatti pubblici, operante anche in assenza di specifico richiamo in seno alla lex specialis, di specificare le parti del servizio e della fornitura che devono essere eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e del correlato principio di corrispondenza della ripartizione quantitativa delle prestazioni rispetto all’impegno assunto in sede di partecipazione (cfr., in materia, Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2010 , n. 744; sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8253).

Ai sensi dell'art. 37, comma 13, d.lgs. 14 aprile 2006 n. 163, si legge nella pronuncia, le imprese partecipanti alle gare d'appalto in forma associata hanno l'obbligo di indicare già nell'offerta le quote di partecipazione non soltanto al raggruppamento, costituendo o costituito, ma anche dei lavori, atteso che una dichiarazione "ex post" in sede di esecuzione non potrebbe assolvere allo stesso modo alle esigenze di trasparenza ed affidabilità che caratterizzano la gara, e deve sussistere anche una perfetta corrispondenza tra quota di lavori e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento e l'una e l'altra devono essere stabilite e manifestate dai componenti del raggruppamento all'atto della partecipazione alla gara, costituendo ambedue le dichiarazioni requisiti di ammissione alla gara, e non contenuto di obbligazione da far valere in sede di esecuzione del contratto).

  Consiglio di Stato, Sent. 2715 del 2011