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Briciole di pane

Gare, autocertificazione; sentenza della Cassazione

Il controllo esercitabile dalla PA

Roma, 24 novembre 2011 - Il tema:Il potere di autocertificazione del privato impedisce alla Pubblica amministrazione di effettuare un controllo sulla veridicità di quanto affermato o è in ogni caso limitato dal potere della PA di effettuare le necessarie ricerche per garantire il pubblico interesse?

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione offre una articolata risposta, nei termini che riferiamo di seguito.

Se da un lato non è dubbio  che sia riconosciuto al privato il potere di autocertificare la propria situazione, dall’altro, tale potere non è svincolato da ogni controllo.

L’esigenza pubblica che l'articolo 75 del d.p.r. n. 554 del 1999 intende soddisfare è quella di consentire di esaminare la veridicità di una autocertificazione, e dunque la complessiva affidabilità dell'aspirante appaltatore di un'opera.

Quid se la PA, nell’effettuare tali verifiche apprenda circostanze che altrimenti non avrebbe potuto conoscere, quali l’esistenza di una condanna penale? E' legittima l’acquisizione di tale dato?

La Corte sostiene che tale acquisizione è comunque legittima, stante il potere di iniziativa riconosciuto dalla legge stessa ai sensi dell'articolo 71 d.p.r. numero 445 del 2000, di effettuare i necessari controlli sulle circostanze dichiarate dai concorrenti alle gare l'appalto.

Tuttavia, a parere del collegio, il sistema va costruito innanzitutto intorno agli articoli 71 e 75 del d.p.r. n. 554 del 1999 individuando il fondamentale obbligo della PA di discernere tra gli aspiranti alla conclusione di un contratto di appalto anche sulla base dei loro precedenti penali, da accertarsi dunque, in modo effettivo e non meramente cartaceo.

Le fonti normative del potere di effettuare ricerche anche di ufficio, ovvero con misure dirette sui dati del casellario personali del richiedente la conclusione di un contratto, trova nella legge centralità garantita dalla previsione di normative regolamentari attuative.

il Ministero della giustizia, in via transitoria ed esplicativa, ed in attesa di ogni atto amministrativo generale regolamentare, ebbe - in data 1 aprile 2003 - ai sensi dell'articolo 46 del d.p.r. n. 313/2002, ad indicare modalità operative da osservarsi in questa fase, tra le quali è espressamente previsto che la certificazione di cui all'articolo 89 del t.u. sia assicurata dal momento dell'operatività del sistema di interconnessione.

In ogni caso il certificato di cui all'articolo 28 del d.p.r. numero 313/2002, ovvero quello richiesto da soggetti diversi dall'interessato, è equiparato al certificato del casellario giudiziario richiesto dall'interessato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo testo unico, se per l'appunto soccorre alla esigenza di conoscenza da parte della Pubblica Amministrazione.

  Corte di cassazione, Sent. 19464 del 2011