Gare, autopresentazione dell'offerta
La Sentenza del Consiglio di Stato n. 485 del 2013
Roma, 20 marzo 2013 - La normativa comunitaria non è ostativa a una disposizione della lex specialis la quale impedisca la c.d. autopresentazione delle offerte da parte dei concorrenti, imponendo particolari modalità di presentazione fra quelle consentite dall’art. 77 del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163.
Sarebbe dunque legittima l’esclusione dalla gara per avere il concorrente consegnato il plico con documenti ed offerta direttamente, anziché servirsi dell’invio per posta, come era imposto a pena di esclusione dal bando (Cons. Stato, 4666/2006; 1411/2004; A291/2002).
Così ha ritenuto il Consiglio di Stato nella pronuncia che proponiamo in lettura, sintetizzandone, di seguito le principali argomentazioni:
- E’ del tutto legittima l’opzione della stazione appaltante che ritenga nel bando di gara di escludere la possibilità di autopresentazione, in quanto il divieto della consegna diretta dei plichi presso gli uffici della stazione appaltante contribuisce ad assicurare la massima imparzialità dell’operato amministrativo, la par condicio tra i partecipanti e la segretezza delle offerte, scongiurando in radice il rischio di una dispersione di notizie riservate (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2006, nr. 4666; id., 18 marzo 2004, nr. 1411; id., 30 aprile 2002, nr. 2291).
- E’ facoltà dell’amministrazione esigere le maggiori garanzie di trasparenza e imparzialità garantite dal servizio pubblico postale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 2005, nr. 82).
- Il paragrafo 6 dell’art. 42 della direttiva 2004/18/CE si limita a distinguere fra la trasmissione “per iscritto” e la forma orale (“per telefono”, con ulteriore salvezza della facoltà per la stazione appaltante di richiedere motivatamente, in quest’ultimo caso, una conferma scritta), ma nulla dispone in ordine alle possibili modalità – fra le quali rientra anche la consegna a mano – con cui la domanda formulata per iscritto può essere presentata.
Ne consegue che anche la decisione di quali, fra dette modalità, consentire e quali escludere deve ritenersi rientrante nella discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante, in sede di predisposizione del bando di gara, dal paragrafo 1 dello stesso art. 42, discrezionalità che incontra il solo limite del necessario rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.